Penale

Gratuito patrocinio riconosciuto anche ai piccoli spacciatori

Non pesano più le aggravanti della consegna di sostanza stupefacente a minori oppure nei pressi delle scuole. A deciderlo è stata ieri la Corte costituzionale con la sentenza n. 223 scritta da Giovanni Amoroso

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di Giovanni Negri

Patrocinio a spese dello Stato anche per i piccoli spacciatori. Non pesano più le aggravanti della consegna di sostanza stupefacente a minori oppure nei pressi delle scuole. A deciderlo è stata ieri la Corte costituzionale con la sentenza n. 223 scritta da Giovanni Amoroso. Accolta la questione di legittimità posta dal tribunale di Firenze che contestava sul punto la presunzione istituita dalla legge della disponibilità di rilevanti disponibilità economiche, tale da rendere impossibile l’assistenza legale a spese dello Stato.

La Corte ricorda che il legislatore è intervenuto con la norma oggetto di censura introducendo una presunzione di superamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso di condanna in via definitiva per alcuni reati, sul duplice presupposto della particolare redditività degli stessi e della maggiore possibilità di occultamento dei profitti da parte dei componenti, specie di vertice, delle associazioni criminali. I fatti di “piccolo spaccio” via via consolidatisi da attenuante a fattispecie autonoma di reato, si caratterizzano tuttavia per un’offensività contenuta per il modesto quantitativo di sostanze stupefacenti oggetto di cessione. «Di qui - puntualizza la pronuncia -, non è ragionevole presumere che la “redditività” dell’attività delittuosa sia stata tale da determinare il superamento da parte del reo dei limiti di reddito contemplati dall’articolo 76 del dpr. n. 115 del 2002 per ottenere l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza che a diversa conclusione si possa pervenire in considerazione del fatto che la presunzione opera solo per le condanne aggravate ai sensi dell'articolo 80 del Testo unico stupefacenti». Infatti, le circostanze aggravanti si caratterizzano per la spiccata riprovevolezza della condotta del piccolo spacciatore, senza remore particolari nel cedere un limitato quantitativo di sostanze a minori o nei pressi delle scuole, ma non sono, da sole considerate, suscettibili di incidere sul profitto tratto dall’attività criminale.

Del resto, osserva la Consulta, per cogliere la differenza basta fare riferimento alla tipologia dei reati che escludono l’accesso all’assistenza a spese dello Stato: si tratta infatti di reati relativi alla criminalità organizzata. In questo contesto omogeneo di reati di criminalità organizzata il piccolo spaccio «appare spurio» del tutto inidoneo a fare presumere il superamento della soglia di 1.000 euro. È anzi vero il contrario: si tratta spesso, ricorda la sentenza, di manovalanza utilizzata dalla criminalità organizzata e proveniente dalle fasce marginali dei «non abbienti», ossia di quelli che sono sprovvisti dei «mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

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