Gratuito patrocinio: la sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito non comporta l'inefficacia del pagamento del difensore
Pagamento emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione
In tema di patrocinio a spese dello Stato la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito prevista dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione. La Cassazione (sentenza n. 27600/23) ha così indicato questo principio di diritto non attenendosi ad altro e più risalente secondo cui "in tema di patrocinio a spese dello Stato è legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se sia stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo, in quanto la revoca ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, con conseguente potere dell'amministrazione finanziaria, in caso di intervenuto pagamento, di agire per il recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio successivamente revocato".
La revoca del decreto di liquidazione
In attesa di un chiarimento definitivo di legittimità i Supremi giudici hanno precisato che «nel giudizio di legittimità è inammissibile l'autodifesa tecnica anche nel caso in cui l'imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale, essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza». P ertanto l'avvocato che veda revocato il decreto di liquidazione del compenso professionale è soggetto interessato abilitato a impugnare, ma non può autorappresentarsi per il solo motivo di essere iscritto al patrocinio iscritto al patrocinio innanzi alle Corti superiori essendo esclusa, nel processo penale, l'autotutela.