Green Bonds, obiettivi e ambito applicativo della proposta UE
La pubblicazione della proposta è il primo passo l'adozione del regolamento europeo sui green bonds, l'aspettativa è che la nuova normativa entri in vigore non prima dell'inizio del 2023
1. Introduzione
Il 6 luglio la Commissione Europea ha pubblicato la proposta legislativa per l'istituzione di un regolamento sui green bonds europei (il "Green Bond Standard Europeo" o "EU GBS"), ovvero il framework legislativo europeo per i green bonds (le obbligazioni "green").
La pubblicazione del Green Bond Standard rappresenta un passo importante nel percorso intrapreso dall'Unione Europea per un sistema di finanza sostenibile che possa supportare l'implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite nonché il Green Deal europeo.
La proposta fa, infatti, parte della più ampia agenda dell'Unione Europea sulla finanza sostenibile e pone le basi per un quadro comune di regole destinate a quegli emittenti che desiderano utilizzare la denominazione di "European Green Bonds" o "EuGBs" con riferimento a quelle emissioni i cui proventi sono utilizzati per finanziare attività o progetti sostenibili a livello ambientale ai sensi del Regolamento UE 852/2020 sulla tassonomia (il "Regolamento sulla Tassonomia").
In particolare, il Regolamento sulla Tassonomia è stato finora uno dei principali traguardi raggiunti nell'ambito della finanza sostenibile e rappresenta uno strumento di trasparenza – solido e basato su criteri scientifici – per le aziende e gli investitori poiché introduce dei criteri chiari per determinare quali attività economiche contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi del Green Deal.
Poiché la tassonomia altro non è che un linguaggio comune per la comunicazione green, il Regolamento sulla Tassonomia assume chiaramente un ruolo molto importante anche ai fini dello European Green Bond Standard.
2. I principali obiettivi della proposta legislativa
Il mercato dei green bonds è un mercato ben consolidato che vede da anni emissioni di obbligazioni green basate su principi e standard di mercato quali ad esempio i Green Bond Principles elaborati dall'International Capital Markets Association (ICMA), che è lo standard riconosciuto a livello internazionale e utilizzato correntemente per questa tipologia di emissioni.
Secondo la Commissione Europea gli standard esistenti stabiliscono delle linee guida o delle raccomandazioni di alto livello che sono essenzialmente basate sul processo di emissione ma non fornisce delle definizioni sufficientemente standardizzate, rigorose e complete in merito ai progetti a cui sono destinati i proventi dell'emissione.
Inoltre, ad avviso della Commissione Europea, gli attuali standard di mercato non sono in grado di assicurare un' adeguata trasparenza e responsabilità dei revisori esterni, né tali revisori esterni sono oggetto di una supervisione continua da parte delle autorità regolamentari.
Tali aspetti comporterebbero, quindi, delle difficoltà per gli investitori nell'identificare, confrontare e fare affidamento su green bonds che siano effettivamente sostenibili a livello ambientale e, in alcuni casi, potrebbero portare ad episodi di cd. greenwashing.
Ed è proprio da questi presupposti che parte la proposta legislativa per il Green Bond Standard Europeo i cui principali obiettivi sono di:
(i) supportare gli investitori nell'identificazione e nell'affidabilità della qualità dei green bonds;
(ii) agevolare l'emissione di green bonds di qualità superiore, fornendo le definizioni delle attività economiche e dei progetti a cui destinare i proventi e riducendo in tal modo anche i potenziali rischi reputazionali per gli emittenti; e
(iii) standardizzare le attività di revisione esterna e migliorare, quindi, l'affidabilità dei revisori esterni tramite l'introduzione di un regime volontario di registrazione e supervisione.
La proposta legislativa è fortemente connessa al Regolamento sulla Tassonomia che, come menzionato, costituisce il punto di riferimento per classificare la sostenibilità a livello ambientale di un'attività economica e i relativi beni o progetti a cui destinare i proventi di un green bond.
3. Ambito di applicazione e principali previsioni
L'ambito di applicazione soggettivo del Green Bond Standard Europeo include tutti gli emittenti, sia pubblici sia privati, che intendono volontariamente utilizzare la qualifica di "European green bonds" o "EuGB" con riferimento alle proprie emissioni di green bonds; il quadro normativo si presta per essere utilizzato anche da emittenti di obbligazioni bancarie garantite (covered bonds) e di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS – asset backed securities).
Le previsioni più rilevanti del Green Bond Standard Europeo riguardano i seguenti aspetti:
(i) Utilizzo dei proventi e allineamento alla tassonomia
I proventi dell'emissione di un EuGB dovranno essere utilizzati esclusivamente e completamente, e senza alcuna deduzione di costi, per finanziare o rifinanziare determinate attività ammissibili specificate nella proposta legislativa, incluse determinate attività finanziarie.
Gli emittenti sovrani saranno autorizzati a destinare i proventi dell'emissione delle EuGB anche ad altre tipologie di attività specificamente previste nella proposta legislativa.In ciascun caso, le attività finanziabili dovranno soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento sulla Tassonomia.
In generale, i proventi dell'emissione saranno utilizzati per finanziare attività che già soddisfino i requisiti del Regolamento sulla Tassonomia ovvero attività che soddisferanno tali requisiti in un periodo di 5 anni (eventualmente estensibile a 10 anni in determinate circostanze e a determinate condizioni) e secondo un piano di allineamento alla tassonomia.
Tale legame esplicito con il Regolamento sulla Tassonomia solleva, tuttavia, alcune perplessità se si tiene in considerazione che i criteri per l'identificazione delle attività sostenibili a livello ambientale indicati nel Regolamento sulla Tassonomia sono intesi come dinamici e che ci si aspetta che tali criteri siano soggetti ad una revisione regolare per assicurare che nuovi settori e attività possano essere inclusi nell'ambito di applicazione di tale regolamentazione.
Ci si chiede, quindi, cosa accadrebbe nel caso in cui i criteri del Regolamento sulla Tassonomia utilizzati ai fini della classificazione di un green bond come EuGB dovessero essere modificati successivamente alla data di emissione.
Si segnala, inoltre, nel caso in cui per l'emissione dei green bonds sia prevista la pubblicazione di un prospetto ai sensi del Regolamento UE 1129/2017 (il "Regolamento Prospetti"), dovrà essere specificato nel prospetto che i titoli sono emessi in conformità al Green Bond Standard Europeo.
(ii) Factsheet e revisione esterna pre-emissione
Prima dell'emissione di un EuGB, gli emittenti dovranno redigere una scheda informativa (factsheet) che descriverà, tra le altre cose, le modalità di utilizzo dei proventi dell'emissione dell'EuGB e le attività che saranno finanziate.
Il factsheet sarà considerato "informazione regolamentata" e, in quanto tale, potrà essere incorporato mediante riferimento in un prospetto predisposto ai sensi del Regolamento Prospetti.
Il factsheet dovrà essere predisposto secondo un modello predeterminato (allegato alla proposta legislativa) e sarà, inoltre, oggetto di revisione da parte di un revisore esterno che ne verificherà la conformità con i requisiti previsti dal Green Bond Standard Europeo; sia il factsheet sia la revisione esterna dovranno poi essere pubblicati sul sito internet dell'emittente prima della data di emissione.
Il factsheet sarà il documento che sostituirà il cd. green bond framework che gli emittenti di green bond pubblicano attualmente in conformità ai Green Bond Principles dell'ICMA. Tuttavia, si nota come il contenuto del factsheet sia strutturalmente diverso dal contenuto tipico di un green bond framework.
(iii) Report sull'allocazione dei proventi e revisione esterna post-emissione
Gli emittenti di EuGB dovranno redigere un report in merito all'allocazione dei proventi dell'emissione al fine di fornire indicazione in merito all'utilizzo dei proventi e dimostrare che questi sono stati utilizzati conformemente ai requisiti del Green Bond Standard Europeo. Tale report dovrà essere predisposto su base annuale e fino alla completa allocazione dei proventi dell'emissione di EuGB e potrà essere predisposto anche come report cumulativo riferito a più EuGBs.
Il report sull'allocazione dei proventi dovrà anch'esso essere oggetto di revisione da parte di un revisore esterno che ne confermerà il rispetto dei requisiti previsti dal Green Bond Standard Europeo; sia il report sia la relativa revisione esterna dovranno poi essere pubblicati sul sito internet dell'emittente.
(iv) Requisiti dei revisori esterni e registro della European Securities and Markets Authority (ESMA)
Si prevede l'istituzione di un regime di registrazione presso l'ESMA e la vigilanza continua dei revisori esterni. I revisori esterni dovranno soddisfare determinati requisiti – relativi a organizzazione, processi interni, governance - al fine di poter essere iscritti nel registro dei revisori esterni dell'ESMA.
La proposta legislativa prevede, inoltre, in maniera dettagliata le regole per la revisione pre-emissione e la revisione post-emissione.
Sono, inoltre, previste delle procedure per la valutazione dell'equivalenza e/o il riconoscimento di revisori esterni di paesi terzi (non europei) in base alle quali tali soggetti potranno fornire servizi di revisione esterna all'interno dell'Unione Europea.
(v) Report sull'impatto ambientale
Una volta completata l'allocazione dei proventi dell'emissione, gli emittenti di EuGB dovranno predisporre un report – secondo un modello predefinito allegato alla proposta legislativa - sull'impatto ambientale derivante dall'utilizzo dei proventi dell'emissione; tale report potrà riguardare cumulativamente anche più emissioni di EuGBs.
(vi) Emittenti sovrani
Gli emittenti sovrani beneficeranno di alcune previsioni di favore tra cui la possibilità di utilizzare revisori o altri soggetti pubblici ai fini della revisione pre e post emissione, secondo la prassi di mercato degli Stati Membri emittenti di green bonds.
(vii) Vigilanza
Le autorità nazionali competenti avranno il potere di supervisionare gli emittenti di EuGB e potranno imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative, mentre l'ESMA avrà il compito di supervisionare i revisori esterni.
4. L'iter legislativo e i prossimi passi
La pubblicazione della proposta legislativa da parte della Commissione Europea è il primo passo del processo legislativo per l'adozione del regolamento europeo sui green bonds. La proposta legislativa seguirà ora l'iter ordinario prima di diventare legge europea e molto probabilmente sarà oggetto di modifiche durante questo processo.
Considerati i tempi medi dell'iter legislativo europeo, l'aspettativa è che la nuova normativa entri in vigore non prima dell'inizio del 2023.
Nel frattempo sarà interessante vedere se il mercato dei green bonds continuerà ad evolvere seguendo gli attuali standard di mercato - che presentano un maggior grado di flessibilità rispetto a quanto previsto nella proposta legislativa europea - o se qualche emittente comincerà a far propri sin da subito alcuni dei principi cardine dello European Green Bond Standard.
Come osservato, alcune previsioni contenute nella proposta legislativa introducono elementi di novità rispetto all'attuale standard di mercato dei green bonds europei – come ad esempio, il factsheet e il report sull'impatto ambientale - che dovranno essere implementati anche sotto il profilo operativo, comportando un processo di adeguamento da parte degli operatori del mercato. Inoltre, una volta concluso l'iter legislativo, bisognerà capire quale potrà essere il ruolo dei principi dell'ICMA e se questi ultimi saranno destinati ad essere integrati o sostituiti dallo European Green Bond Standard.
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*A cura di Annalisa Feliciani, Counsel, dipartimento di Debt Capital Markets di Hogan Lovells