Lavoro

Green pass sul lavoro: tutti i dubbi sulle verifiche "a campione"

Il tema cruciale è se un simile controllo risponda alle finalità di sicurezza poste dal Dl 22 aprile 2021 n. 52

di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri *

Entro il 15 ottobre 2021 il datore di lavoro del settore privato dovrà definire, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, le modalità operative mediante le quali sarà svolta la verifica del possesso da parte di ciascun lavoratore della certificazione verde in corso di validità (lo prevede l’art. 9-septies, co. 5 del Dl 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 3 del Dl 21 settembre 2021, n. 127). L’obbligo di verifica è esteso al soggetto che, a qualsivoglia titolo svolga l’attività di lavoro, formazione o volontariato nei luoghi di lavoro dei quali il datore di lavoro ha disponibilità giuridica.  

La disposizione prevede altresì che la verifica possa essere svolta anche a campione. La definizione del sistema di controllo “a campione” individuato dalla norma lascia aperte diverse questioni necessariamente da risolvere sotto il profilo dell’affidabilità della procedura che il datore di lavoro deve adottare per ottemperare la norma e per non incorrere in omissione di controllo.

Al riguardo anche Confindustria ha diramato una nota di aggiornamento in cui manifesta più che condivisibili perplessità circa la fattispecie indicata dal Legislatore, pur avendo il pregio di semplificare l’azione di controllo, non pare coerente con l’obbligo generalizzato di esibizione della certificazione verde né con la logica sostanziale e prevenzionale di impedire a chiunque sia privo di certificato di fare ingresso in azienda.

Il tema cruciale è il seguente: sulla base di quali presupposti e requisiti una verifica a campione può dirsi rispondente alle finalità di svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato poste a base dell’introduzione del Dl 22 aprile 2021, n. 52?

Anche dopo una prima lettura della legislazione emergenziale, non può che apparire evidente come la corretta interpretazione della norma sia quella di regolamentare il controllo attraverso l’applicazione di una apposita procedura che contenga canoni e requisiti qualitativi e quantitativi dello stesso.

Per vero, solo raramente possono essere riscontrate situazioni in cui le condizioni organizzative o logistiche possano esonerare il datore di lavoro dall’imporre l’adozione di una procedura che, definita in collaborazione con il medico competente e appunto disegnata in ragione delle singole situazioni, regoli in dettaglio lo svolgimento dell’azione di controllo.

È quindi da escludersi a priori la possibilità che le verifiche in parola possano essere svolte a giorni alterni o con altra individuata periodicità e anzi la periodicità del controllo dovrà essere definita ponderando elementi sia quantitativi che qualitativi.

Con riferimento agli elementi quantitativi, un numero consistente di lavoratori tale da rendere impercorribile sia sul piano economico che organizzativo la soluzione di un controllo individuale può far propendere il datore di lavoro per un controllo a campione, purché questo sia ‘rappresentativo’. In tal caso, oltre alla verifica a campione all’accesso al luogo di lavoro, potrebbe essere contemplata un’ulteriore attività di verifica a campione in concomitanza della ripresa dell’attività di lavoro dopo l’intervallo per pausa così come durante l’orario di lavoro. Peraltro, la scelta di effettuare una verifica a campione potrebbe trovare applicazione con riferimento alle sole unità produttive od operative con un numero consistente di lavoratori, mentre potrebbe essere svolta una verifica individuale per unità produttive in relazione alle quali tale modalità non determini particolari effetti sul piano organizzativo o produttivo.

Anche un’organizzazione su turni dell’attività di lavoro e la necessità di un fluido avvicendamento tra le squadre che garantisca la continuità dell’attività di lavoro potrebbe indurre il datore di lavoro a preferire una verifica a campione.

Ovviamente, la procedura dovrebbe prevedere un tempestivo riesame circa le modalità di verifica nell’ipotesi in cui mutino condizioni o circostanze sia interne che esterne all’impresa e all’organizzazione del lavoro. Ad esempio, un crescente numero di lavoratori contagiati in uno specifico reparto o in un teatro lavorativo in cui operino al contempo imprese appaltatrici e subappaltatrici od ancora un provvedimento restrittivo (ad esempio, istituzione di una ‘zona rossa’) adottato da un ente territoriale potrebbero indurre il datore di lavoro ad abbandonare modalità di verifica a campione per attuare controlli individuali, preferibilmente al momento d’accesso ai luoghi di lavoro.

Analogamente, la scelta del datore di lavoro per l’adozione di procedure che prevedano lo svolgimento a campione dell’attività di verifica p uò essere condizionata da:

-  la presenza di lavoratori ‘fragili’, sia in ragione del numero di questi che della loro dislocazione nell’ambito delle pertinenze datoriali;

-  particolari modalità di svolgimento della prestazione di lavoro. Ad esempio, in caso di trasferta o distacco del lavoratore, l’attività di verifica a campione, che in forza dell’art. 9-septies, co. 4 del Dl 52/2021, n. 52, dovrà essere effettuata sia dal datore di lavoro che invia il lavoratore in trasferta o distacco che dal datore di lavoro nelle cui pertinenze tali lavoratori sono tenuti a svolgere la propria attività, dovrebbe essere opportunamente ‘armonizzata’, anche sul piano procedurale;

-  il costante e inevitabile contatto con il pubblico da parte dei lavoratori (quando tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa riguardi i lavoratori di specifici reparti, il controllo individuale della certificazione verde è effettuato nei confronti di costoro soli);

-  un elevato rischio interferenziale di contagio in occasione di lavoro. Anche in tal caso, un’interpretazione letterale del più sopra menzionato art. 9-septies, c. 4 del Dl 52/2021, impone un duplice controllo in relazione ai lavoratori del datore di lavoro appaltatore e subappaltatore, ‘ridondanza’ che potrebbe essere superata laddove fosse concordata dai datori di lavoro coinvolti un’apposita procedura che, ad esempio, affidi al datore di lavoro committente l’attività di verifica - in via residuale, svolta a campione -, obbligando lo stesso a comunicare l’esito della verifica ai rispettivi datori di lavoro.

* Managing Partner e Consulente d'azienda di ArlatiGhislandi

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