Gruppi multinazionali: il nuovo approccio OCSE semplificato per il transfer pricing delle attività commerciali
Il Report “Pillar One – Amount B” introduce un approccio semplificato per determinare la remunerazione arm’s length delle transazioni aventi ad oggetto le attività c.d. “baseline” di marketing e distribuzione
A seguito di consultazioni pubbliche tenutesi nel dicembre 2022 e nel luglio 2023, lo scorso 19 febbraio 2024, l’Inclusive Framework dell’OCSE/G20 ha pubblicato il Report “ Pillar One – Amount B ” (Report) che introduce un approccio semplificato (Amount B) per determinare la remunerazione arm’s length delle transazioni aventi ad oggetto le attività c.d. “ baseline ” di marketing e distribuzione.
Partendo dalla considerazione che le divergenze riguardanti la remunerazione dei distributori rappresentano una parte importante delle situazioni di doppia imposizione, il Report mira a sostituire le tradizionali analisi di benchmark, che presentano elementi di soggettività, con remunerazioni predefinite, dandosi l’obiettivo di fornire maggiore certezza agli operatori.
Il Report viene inserito come allegato al Capitolo IV delle Linee Guida OCSE ed è quindi parte delle stesse.
Il Report attribuisce alle Giurisdizioni la facoltà di introdurre l’Amount B a partire da gennaio 2025, in questo divergendo da quanto tipicamente previsto per i restanti chiarimenti delle Linee Guida OCSE, i quali sono da considerarsi interpretazioni valide per tutte le Giurisdizioni. Una Giurisdizione che intenda adottare l’Amount B potrà inoltre scegliere se rendere tale approccio opzionale o vincolante per i contribuenti.
L’Amount B si applica ai c.d. limited risk distributors, agenti e commissionari (sostanzialmente equiparati tra loro) le cui attività siano di natura basilare e non apportino contributi “unique and valuable”. Nel caso in cui sia svolta anche attività di distribuzione al dettaglio, questa dovrà avere carattere residuale (massimo 20% dei ricavi). L’Amount B non trova inoltre applicazione nell’ambito della commercializzazione di intangibili, servizi o commodities.
Per essere in-scope, le transazioni devono poter essere valutate applicando un metodo di transfer pricing one-sided (es. TNMM). Oltre a ciò, il Report illustra una serie di criteri qualitativi e quantitativi. Dal punto di vista qualitativo si richiede la valutazione delle caratteristiche della transazione per individuare eventuali contribuzioni non-baseline, ossia ad alto valore aggiunto, che non possano essere separate dalla transazione distributiva. Sarà quindi dirimente delineare accuratamente la transazione per ridurre il rischio di contestazione da parte delle autorità fiscali. Il criterio quantitativo è espresso, invece, come rapporto tra spese operative e ricavi netti realizzati, nel caso di buy-sell entity , oppure intermediati, nel caso di agente/commissionario, che deve essere compreso tra una soglia minima del 3% e una soglia massima tra il 20% e il 30% (la cui definizione è demandata alle singole giurisdizioni). I soggetti che presentano un indicatore al di fuori di tale range sono esclusi dall’applicazione dell’approccio semplificato.
Dopo aver individuato i criteri per definire le transazioni “qualificate”, il Report propone una matrice che riporta margini operativi di libera concorrenza. È proposto un set globale di soggetti comparabili indipendenti e l’utilizzo di diversi parametri e indicatori di profitto che consentono di collocare la tested party all’interno della matrice. Gli intervalli di valori sono suddivisi per settore industriale e in ciascun gruppo sulla base di due indicatori di intensità: rapporto asset operativi/fatturato e spese operative/fatturato. È inoltre previsto il c.d. “ Operating expense cross-check ” al fine di ridurre eventuali risultati anomali.
Infine, il Report contiene una sezione relativa alle tematiche di certezza fiscale. Innanzitutto, è prevista una clausola di salvaguardia per cui restano in vigore APA bilaterali e MAP conclusi prima dell’introduzione dell’Amount B. Inoltre, è previsto che il risultato determinato nell’ambito dell’approccio semplificato da una giurisdizione che ha scelto di adottare l’Amount B non sia vincolante per la giurisdizione controparte.
In conclusione, considerando che l’Amount B non è soggetto ad alcuna soglia dimensionale, i Gruppi multinazionali saranno chiamati a valutare se le loro transazioni rientrano nell’ambito di applicazione e valutare accuratamente il potenziale impatto dell’approccio semplificato su tali transazioni. Da questo punto di vista sarà infatti importante che i Gruppi monitorino il momento in cui le varie giurisdizioni implementeranno l’Amount B, in quanto potrebbero esserci effetti rilevanti ai fini della tassazione a livello di gruppo. Ulteriori considerazioni riguardano poi i potenziali impatti dell’Amount B su una serie di altre questioni, quali ad esempio l’attribuzione di utili alle stabili organizzazioni (e in particolare alle Stabili Organizzazioni personali), stante la loro connessione con la remunerazione degli agenti o commissari locali.
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*A cura di Ugo Cannavale e Paolo F. Tripoli, Tax Partner di PwC TLS