Penale

Guida sotto stupefacenti: l’esame del sangue esclude quello delle urine

Nel caso di guida sotto l’effetto di stupefacenti non bastano elementi sintimotici ma occorre procedere a esami da laboratorio

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Giampaolo Piagnerelli

Non è configurabile il reato previsto dall’articolo 187, comma 8 del Cds (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti un tipo di prelievo (ad esempio il prelievo delle urine) acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici (come ad esempio il prelievo ematico) anch’esso idoneo a dimostrare l’assunzione di sostanze stupefacenti. Lo chiarisce la Cassazione con sentenza n. 30617/24.

Gli elementi sintomatici da soli non bastano

I Supremi giudici...