Guida in stato di ebbrezza: con estinzione del reato prefetto decide sulla sospensione della patente
Nel caso di sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all'irrogazione della stessa all'esito della positiva «messa alla prova» e dell'estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, del codice della strada, in capo al prefetto. Lo ha detto la sezione IV penale della Cassazione con la sentenza 20 novembre 2018 n. 52125 .
La sentenza ribadisce un orientamento ormai consolidato (cfr., tra le altre, sezione VI, 25 maggio 2017, Feraboli; sezione IV, 8 luglio 2016, Rossini; sezione IV, 23 giugno 2016, Conti; sezione IV, 17 settembre 2015, Pettorino), che, nella sostanza, si basa sulla valorizzazione della diversità della disciplina contemplata negli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del codice della strada, relativa all'applicazione del lavoro di pubblica utilità da svolgersi quale sanzione sostitutiva di una pena irrogata conseguente a un'affermazione di penale responsabilità, laddove compete invece al giudice, in deroga alla previsione generale di cui all'articolo 224, comma 3, del Cds, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (sia pure ridotta della metà).
Tale disciplina, invece, non è ritenuta applicabile all'ipotesi della sospensione del procedimento con messa alla prova, che configura un'ipotesi di estinzione del reato e, a tal fine, non prevede un preventivo accertamento della responsabilità penale. Quindi, coerentemente, nell'ipotesi dell'esito positivo della messa alla prova e della conseguente estinzione del reato deve trovare applicazione la disposizione generale dell'articolo 224, comma 3, del Cds, secondo cui, appunto, nel caso di estinzione del reato, è il prefetto a dover procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida.
In questa prospettiva, si spiega, proprio per consentire l'applicazione della sanzione amministrativa, il disposto dell'articolo 223, comma 4, del Cds, laddove si dispone - strumentalmente a tale finalità - che la sentenza, una volta irrevocabile, venga trasmessa al prefetto entro i successivi quindici giorni a cura del cancelliere competente.
Cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 20 novembre 2018 n. 52125