Guida in stato di ebbrezza: il mezzo va restituito in caso di estinzione del reato
Il prefetto deve disporre la restituzione all'avente diritto del bene oggetto della sanzione accessoria
Il Prefetto, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, deve provvedere alla restituzione del mezzo confiscato al legittimo proprietario. E' quanto afferma la Cassazione con l'ordinanza n. 36399/21.
La vicenda. Alla base della pronuncia un soggetto che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del tribunale di Udine (n. 227/2020) che, in accoglimento dell'appello proposto dalla locale Prefettura, aveva respinto le opposizioni da lui proposte avverso le ordinanze che disponevano la confisca di un autocarro e la revoca della sua patente di guida, il tutto a seguito della sentenza del gip del tribunale di Udine, che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti perché il reato previsto dall'articolo 186, comma 2, del Cds era estinto per esito positivo della messa in prova. A tal proposito la Cassazione ha ricordato che alla luce della sentenza della Consulta n. 75/2020 è stato dichiarato illegittimo l'articolo 224, comma 6 del codice della strada, nella parte in cui prevede che, "in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa in prova, il Prefetto verifichi la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo". In questa condizione, invece, il Prefetto deve disporre la restituzione all'avente diritto del bene oggetto della sanzione accessoria, reputando la pronuncia estintiva del reato per esito positivo della messa in prova assimilabile nella sua consistenza materiale a quella di estinzione del reato per positivo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.