Guida in stato di ebbrezza, la possibile interferenza di altri alcol non esclude la validità del solo test ematico
Lo stato di ebbrezza alcolica dell'automobilista può essere rilevato anche per mezzo soltanto del test del sangue e nonostante la conoscenza scientifica del fatto che da tale test potrebbero emergere quantitativi di alcol diversi da quello etilico, contenuto nelle bevande alcoliche, assunti per altre vie, come alcuni farmaci. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n.8165 depositata ieri, ha dato atto al ricorrente, condannato per un livello alcolico di 1,7 aver della possibile ambiguità delle risultanze dell'esame del sangue a confronto di quello effettuato sulle emissioni del respiro col alcoltest spirometrico. Si parla - in un precedente di Cassazione, citato dal ricorrente in proprio favore - di una sovrastima del 20% del tasso alcolemico rilevato solo con tale tecnologia. Ma nel caso concreto il tasso rilevato oltre la soglia massima indicata dal Codice della strada e la dinamica dell'incidente, tipico di chi si pone alterato al volante, secondo la Cassazione avrebbero tolto qualsiasi rilevanza all'abbattimento invocato dal ricorrente. Conclude la Cassazione affermando che gli operatori di pubblica sicurezza come i medici sono liberi di scegliere il test con cui fare il rilievo i cui risultati vanno corroborati da altri indizi, quali il comportamento mostrato in prossimità dell'incidente.
La guida in stato di ebbrezza alcolica può quindi essere acclarata con una delle diverse metodologie a disposizione senza che la possibile interferenza di altri alcol presenti nel sangue mettano del tutto fuori gioco la validità dell'esame del sangue. Però lo stato di ebbrezza rilevato col solo esame ematico, consente alla persona sottoposta alla verifica, conclusasi con esito positivo, di fornire la prova che l'alcol rilevato nel proprio sangue non deriva del tutto o per niente dall'aver alzato il gomito.
Estremi Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 2 marzo 2020 n. 8165