Ha diritto alle prestazioni sociali l'extracomunitario con il permesso di lavoro
Il cittadino di un paese non Ue, titolare di un permesso unico di lavoro in uno Stato membro, beneficia, in via di principio, delle prestazioni di sicurezza sociale previste per i cittadini di tale Stato. Lo ha precisato la corte Ue con la sentenza 21 giugno 2017 causa C-449/16. Occasio ne della pronuncia la richiesta da parte di una cittadina extracomunitaria degli assegni al nucleo familiare, richiesta respinta dall’Inps perchè la nostra normativa non lo prevere. La Corte Ue dichiara, innanzitutto, che l'assegno oggetto della richiesta costituisce una prestazione di sicurezza sociale riconducibile alla categoria delle prestazioni familiari di cui al regolamento dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La Corte esamina, poi, se uno Stato membro quale l'Italia possa escludere i cittadini di un paese non Ue, titolari di un permesso unico di lavoro, dal beneficio di una siffatta prestazione ed esclude che sia possibile.
La Corte ricorda che il diritto alla parità di trattamento costituisce la regola generale e che la direttiva elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire. Tuttavia, le disposizioni della normativa italiana non possono essere considerate come volte a dare attuazione a tali deroghe. Di conseguenza, la direttiva osta a una normativa nazionale in base alla quale il cittadino di un Paese non Ue, titolare di un permesso unico di lavoro, non può beneficiare di una prestazione di sicurezza sociale come l'assegno familiare.
Cgue – Sentenza 21 giugno 2017 causa C-449/16