Le conseguenze sulla capacità d’agire dell’infermo di mente possono non essere così gravi come quelle richieste per l’interdizione, ma comunque tali, da richiedere una protezione diversa e funzionale al caso di specie. Talvolta, sempre a scopo protettivo, è necessario incidere anche sull’ordinaria amministrazione, in tutto o in parte, ma l’inabilitazione non si è rivelata sempre efficiente, neppure nel caso di prodigalità o di abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti. In certe situazioni occorre un “rafforzamento di tutela” rispetto a quanto possa assicurare l’inabilitazione. Vi sono stati, infatti, provvedimenti di nomina dell’amministratore di sostegno in cui i giudici hanno eliminato la capacità d’agire per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, mantenendola, invece, per quelli di ordinaria il cui valore non superasse un certo importo
Le conseguenze sulla capacità d’agire dell’infermo di mente possono non essere così gravi come quelle richieste per l’interdizione, ma comunque tali, da richiedere una protezione diversa e funzionale al caso di specie. Talvolta, il fatto esige di incidere, a scopo protettivo, anche sull’ordinaria amministrazione in tutto o in parte.
I soggetti a cui è applicabile l’amministrazione di sostegno
L’inabilitazione non si è rivelata efficiente, come emerge dalla giurisprudenza di merito, neppure nel caso di prodigalità o di abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti...
Il Tar Lazio chiude il 2024 in "positivo"ma servono risorse per le sfide future
di Marcello Clarich - Professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma