Civile

I contratti di leasing, sviluppi giurisprudenziali

La legge in commento ha finalmente tipizzato nel nostro ordinamento il contratto di leasing finanziario, concependolo in modo unitario ed inglobando al suo interno sia il leasing di godimento che quello traslativo (si vd. comma 136); ciò a discapito della pratica commerciale che ne aveva elaborato diverse forme.

di Matteo Ghidini *

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. n. 124/2017) all'articolo 1 commi da 136 a 140, ha fornito una definizione di locazione finanziaria, premurandosi di quantificare altresì la gravità dell'inadempimento dell'utilizzatore e normando specificamente gli effetti dovuti alla risoluzione contrattuale e le relative conseguenze.

In particolare la legge in commento ha finalmente tipizzato nel nostro ordinamento il contratto di leasing finanziario, concependolo in modo unitario ed inglobando al suo interno sia il leasing di godimento che quello traslativo (si vd. comma 136); ciò a discapito della pratica commerciale che ne aveva elaborato diverse forme.

Il legislatore, tuttavia, nel regolamentare tali aspetti, non si è preoccupato di dettare una disciplina intertemporale. Nel dettaglio, la L. n. 124/2017 non avendo carattere retroattivo, ha efficacia pro futuro, ma lascerebbe nel limbo quei negozi giuridici in essere al momento della sua entrata in vigore.

La terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 5022/2020, evidenziando come la norma in parola abbia "dettato una disciplina organica e unitaria del leasing, superando la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo ", ha sottoposto alle Sezioni Unite, tra le altre questioni, quella inerente all'eventuale possibilità di applicare in via analogica una norma sopravvenuta "rispetto alla fattispecie concreta che dovrebbe disciplinare ".

Entrando nel merito della questione, le S.U. evidenziano come la L. n. 124/2017 abbia disciplinato l'aspetto patologico dell'inadempimento della primaria obbligazione a carico dell'utilizzatore, ovvero il pagamento dei canoni.

Il Supremo Consesso (sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021) interviene pertanto in modo chirurgico nell'individuare il "fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dall'applicazione del diritto previgente".

Secondo le Sezione Unite, ad un contratto di leasing finanziario, concluso antecedentemente l'entrata in vigore della legge in parola, è possibile applicare il dettato normativo di quest'ultima nel momento in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (e quindi il fatto generatore, ovvero l'inadempimento ex art. 1218 c.c. idoneo a risolvere il contratto) non si siano già verificati prima dell'entrate in vigore della L. n. 124/2017.

Analogamente, nei mesi a seguire la Sez. 3 della Suprema Corte, con Ordinanza del 30/09/2021 n. 26531, ha ribadito, rispetto alla L. n. 24 del 2017 che "per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo ", con conseguente distinzione delle discipline (ex art. 1458 c.c. per il primo, ex art. 1526 c.c. per il secondo) in tema di risoluzione del contratto.

La risposta del Tribunali non si è fatta attendere; la giurisdizione civile di primo grado si è uniformata invero al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite.

Ex multis, può essere richiamata la sentenza resa in data 2 maggio 2022 dal Tribunale di Cosenza, Sez. I, Giudice dott. G. Bloise, con la quale per valutare l'applicabilità o meno della L. n. 124/2017 si è considerata la "comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa è, come visto, del 4 agosto 2017 "; essendo antecedente all'entrata in vigore della L. n. 124/2017, si è ritenuta applicabile la disciplina previgente e pertanto la distinzione tra leasing di godimento e traslativo.

Trasversalmente, dal nord al sud della penisola: sentenza resa dal Tribunale di Bologna, Sez. IV in data 12 luglio 2022 (n. 1924/2022, pubblicazione del 14 luglio 2022). Nel citato provvedimento il giudice, adito a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo per consegna beni e pagamento somme chiesto dalla concedente in virtù di contratto di leasing, ha rigettato le richieste di parte attrice – opponente, tra le quali l'applicazione della disciplina di cui alla L. n. 124/2017 alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale felsineo.

La decisione è stata assunta considerando l'irretroattività della legge annuale per il mercato e la concorrenza in parola ed il concretizzarsi (nel caso analizzato) dei presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore ben prima dell'entrare in vigore della norma (mancato pagamento canoni dal 2013).

Analogamente, il Tribunale di Brescia, chiamato a pronunciarsi sulla risoluzione di un leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, ha ritenuto "non applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa " la L. n. 124/2017 in quanto il concedente aveva esercitato la clausola risolutiva espressa con raccomandata del 18 dicembre 2012.

Risulta pertanto centrale, nell'applicare la corretta disciplina all'inadempimento dell'utilizzatore nei contratti di leasing, focalizzarsi sul "fatto generatore", sul solco della strada individuata dal Supremo Consesso.

*A cura dell' Avv. Matteo Ghidini , Studio Avvocato Ghidini e Partner 24 Ore Avvocati


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