Penale

I limiti di utilizzabilità della denuncia anonima nell'attività di indagine giudiziaria

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Prova - Prova documentale - Lettera anonima - Articolo 240 c.p.p. - Acquisibilità - Esclusione - Individuazione del reato - Utilizzabilità.
Non può essere acquisita agli atti una lettera anonima poiché il documento anonimo non costituisce elemento di prova e neppure integra notitia criminis e del suo contenuto non può essere fatto alcun utilizzo processuale. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza del 20 settembre 2016 n. 39028

Prova - Prova documentale - Documenti anonimi - Utilizzabilità - Limiti - Perquisizione e sequestro - Utilizzabilità - Limiti.
Un'indagine penale può legittimamente scaturire da una denuncia anonima e devono ritenersi legittimi anche la perquisizione e il sequestro del corpo del reato effettuati a seguito dell'indagine stessa (nella specie il computer e lo smartphone utilizzati per pubblicare frasi diffamatorie su un social). Se è vero infatti che i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato, un esposto anonimo è idoneo a stimolare un'attività di indagine giudiziaria. Una volta acquisita la notizia di reato, perquisizione e sequestro sono utilizzati quali mezzi di accertamento della prova e non della notizia di reato.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza del 4 agosto 2016 n. 34450

Prova - Prova documentale - Denuncia irrituale - Utilizzo - Acquisizione notizia di reato - Ammissibilità.
La polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie apprese in via confidenziale, perquisizioni di propria iniziativa in caso di sospetta detenzione illecita di armi, in virtù della norma di cui all'articolo 41 T.U.L.P.S.; anche una denuncia irrituale, che debba essere considerata alla stregua di una denuncia anonima, come quella rappresentata da informazioni confidenziali, è infatti idonea ad avviare l'attività investigativa per verificare l'esistenza di una notitia criminis, alla cui acquisizione legittimamente possono seguire perquisizioni e sequestri.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza del 14 luglio 2016 n. 29936

Prova - Prova documentale - Denuncia anonima - Indagine giudiziaria - Legittimità - Limiti.
Una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine e, quindi, non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, «gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis».
• Corte cassazione, sezioni Unite, sentenza del 26 giugno 2008 n. 25932

Prova - Prova documentale - Documenti anonimi - Utilizzabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie in tema di sostanze stupefacenti.
Operano correttamente gli appartenenti alla polizia giudiziaria, i quali, a seguito di denuncia anonima, si recano sul luogo indicato e individuano un'autovettura parcheggiata con delle persone nei pressi, la sottopongono a perquisizione (ex articolo 103 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309), procedendo al sequestro della sostanza stupefacente occultata nell'imbottitura del sedile della stessa. Infatti, in tal caso, la segnalazione anonima viene utilizzata solo per avviare un'indagine sul posto, con acquisizione della notitia criminis, e, solo in seguito all'acquisizione di essa, vengono eseguiti la perquisizione dell'autovettura sospetta, il sequestro della sostanza stupefacente ivi occultata e il conseguente arresto in flagranza del titolare di essa, sicché perquisizione e sequestro vengono legittimamente utilizzati come mezzi di accertamento della prova e non della notizia del reato.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza del 27 ottobre 2006 n. 36003

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