Lavoro

I nuovi obblighi formativi correlati agli ammortizzatori sociali

La formazione diviene, ora, condizione indispensabile per la corretta esecuzione del piano industriale

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di Massimiliano Arlati, Luca Barbieri*

In data 29 settembre 2022 è entrato in vigore il D.M. 2 agosto 2022 , recante la disciplina in materia di modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2022, n. 227).

Il provvedimento è teso a disciplinare la previsione già contenuta nel nuovo sistema di ammortizzatori sociali - il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 – che dispone, ai lavoratori beneficiari del trattamento straordinario d'integrazione salariale, un obbligo di partecipazione alle iniziative di carattere formativo previste dal Datore di Lavoro nel programma aziendale correlato all'istanza di concessione.

La formazione in un ambito innovativo – questa, infatti, è la ratio dell'inserimento della stessa durante lo sviluppo dei progetti industriali fondanti la richiesta di CIGS – è elemento essenziale del "programma aziendale" poiché consente, attraverso
i) l'acquisizione di nuove competenze professionali,
ii) il consolidamento di quelle già sviluppate,
iii) così come una riqualificazione professionale,
il conseguimento degli obiettivi su cui lo Stato, con l'ausilio della CIGS, investe a suo modo.

Se quindi il paradigma che precede è vero, non poteva mancare un provvedimento regolatorio dei percorsi formativi, che da un lato assicurano il consolidamento delle intraprese aziendali e dall'altro confortano le Istituzioni di avere correttamente investito non solo nella risoluzione delle problematiche della Società ma anche di avere contribuito all'accrescimento della professionalità dei lavoratori.

In questa precisa ottica, il Decreto del 2 agosto, modifica l'angolo prospettico della formazione nell'ambito programmatico dell'ottenimento dell'ammortizzatore sociale: dalla visione "accessoria e funzionale" del panorama disciplinare che l'aveva sinora inquadrata la formazione diviene ora condizione indispensabile per la corretta esecuzione del piano industriale, spostandone quindi la gestione da un contesto aziendale ad uno più formale e rigoroso.

Prescindendo dalla formazione professionale geneticamente prevista nei programmi di riorganizzazione aziendale, la fonte normativa diretta del Decreto in parola è da ritrovarsi nell'art. 25-ter del Decreto Legislativo 148/2015 che stabilisce come ai lavoratori beneficiari del trattamento d'integrazione salariale straordinaria è fatto obbligo, in via generale, di partecipare alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale.

Al riguardo è pertanto bene esplicitare che le obbligazioni formative in parola
a) sono quelle espressamente previste dalla norma e pertanto in tutti i casi di riorganizzazione aziendale così come nei programmi di ristrutturazione e conversione aziendale;
b) nelle loro proroghe, anche complesse;
c) in qualsiasi altro programma aziendale presentato dal Datore di Lavoro e integrato nel processo verbale di esame congiunto.

Specificatamente riguardo al punto c)
• si cita ad esempio il caso paradigmatico di un'istanza per crisi aziendale che può contenere un programma di gestione degli esuberi che comporti una attività formativa specifica tesa al completamento delle conoscenze dei lavoratori occupati in dipartimenti/ruoli non in esubero: il percorso di riqualificazione è considerato formazione a tutti gli effetti e pertanto obbligatorio;
• ancora - e in aggiunta alle specifiche previsioni di cui alla proroga di cui all'art. 22 bis del di anzi richiamato DLgs 148/2015 - la formazione obbligatoria è contenuta nella fattispecie di accordo di transizione occupazionale, così come nelle ipotesi di deroga ai limiti temporali previste ai sensi del successivo (e insidioso) art.44 comma 11;
• non ultimo, si devono intendere altresì ricomprese nell'alveo di cui al Decreto in commento, tutte le iniziative formative previste negli accordi per l'accesso ai Fondi di Solidarietà bilaterali, alternativi e residuale nonché ai Fondi di Integrazione Salariale nelle ipotesi di percezione dell'assegno ordinario o assegno di solidarietà.

A conferma della strutturalità della necessità di prevedere e osservare il progetto formativo quale condizione essenziale per la fruizione degli ammortizzatori sociali, il Decreto del 2 agosto 2022 dispone altresì un apparato sanzionatorio nel caso il soggetto interessato alla sospensione retribuita della prestazione in cui non prenda parte alle anzidette iniziative formative senza addurre un giustificato motivo.

Tali sanzioni constano
• nella decurtazione di una mensilità del trattamento indennitario
• nella decadenza dal diritto beneficiarne delle indennità connesse allo strumento richiesto.

I programmi di formazione possono essere
i) finanziati dal competente Fondo interprofessionale per la formazione continua e ii) cofinanziati dalla Regione nell'ambito delle misure di formazione e politica attiva del lavoro da questa poste in essere.

Per quanto concerne i progetti formativi o di riqualificazione professionale, è stabilito che questi:
a) individuino i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, anche al fine di consentire ai lavoratori il conseguimento di una qualificazione professionale di livello ‘EQF' 3 o 4;
b) siano articolati in modo da consentire lo sviluppo di competenze che agevolino la ripresa dell'attività di lavoro o comunque migliorino il profilo professionale del lavoratore ai fini di una sua occupabilità e ricollocazione in altre realtà lavorative;
c) siano ideati in stretta correlazione con il programma di riorganizzazione aziendale (anche quando questo miri a realizzare un processo di transizione) e valorizzino, se pertinenti, le competenze possedute dai lavoratori;
d) contemplino percorsi di apprendimento personalizzati, calibrati sulla base sia delle evidenze ricavate da un processo di valutazione in ingresso circa le competenze possedute dal lavoratore che degli standard professionali e di qualificazione individuati dal Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13);
e) prevedano che a conclusione del progetto formativo sia rilasciata al lavoratore che vi abbia partecipato un'attestazione di trasparenza e validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità a quanto disposto in materia di standard minimi di attestazione (art. 6 D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 e art. 4 del D.I. 5 gennaio 2021).

In ultimo diviene logico evidenziare come con riguardo al percorso di formazione o di riqualificazione professionale del quale il lavoratore è tenuto a partecipare è consigliabile che il datore di lavoro renda le necessarie informazioni in modo chiaro e trasparente, completo e facilmente accessibile peraltro ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, c. 1, lett. i) e 3 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.

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*A cura di Massimiliano Arlati, Luca Barbieri - ArlatiGhislandi

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