I nuovi obblighi del Pm e della polizia giudiziaria
Concentriamoci ora sull'analisi delle novità più importanti della legge 19 luglio 2019 n. 69 - che dopo la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” del 25 luglio 2019 - il 9 agosto scorso è entrata in vigore. Il provvedimento reca il titolo "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" ed è passato agli onori delle cronache con il nome di "Codice Rosso". Esaminiamo le diverse innovazioni proponendo una breve analisi alla luce dei resoconti parlamentari del Senato.
COLPO DI ACCELERATORE
SULLA TRATTAZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO
Gli articoli da 1 a 3 della legge 69/2019 contengono le disposizioni di più immediato interesse operativo per la polizia giudiziaria e l’ufficio del pubblico ministero, essendo dirette a incidere sui tempi e modi della trattazione delle notizie di reato relative ai reati di violenza domestica e di genere.
La norma
Art. 1
Obbligo di riferire la notizia del reato
1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».
Il commento (articolo 1)
L’articolo 1 interviene sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.
Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'articolo 347 del Cpp che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. da 1a 6 (si tratta, ad esempio, che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza.
La norma
Art. 2
Assunzione di informazioni
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
Il commento (articolo 2)
L’articolo 2 interviene sul codice di procedura penale prevedendo che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
Viene a tal fine inserito nell'articolo 362 del Cpp, relativo all'assunzione di informazioni da parte del Pm, un nuovo comma 1-ter. Attualmente, infatti, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il Pm debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in tre giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere.
La norma
Art. 3
Atti diretti e atti delegati
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero. 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».
Il commento (articolo 3)
L’articolo 3 interviene sul codice di procedura penale prevedendo che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal Pm e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del Pm la documentazione delle attività svolte.
Viene a tal fine integrato il contenuto dell'articolo 370 del Cpp, sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal Pm, con l'inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter).