Rassegne di Giurisprudenza

I poteri dell'amministratore di sostegno si "modellano" sulle esigenze dell'amministrato

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a cura della Redazione Diritto

Persone fisiche - Status e capacità - Amministrazione di sostegno - Poteri dell'amministratore - Rimessi al potere "conformativo" del giudice tutelare.
L'amministrazione di sostegno si distingue dall'interdizione per non produrre come "effetto automatico" la perdita della capacità di agire e per conservare e preservare, nei limiti del deficit psico-fisico riscontrato, la capacità di autodeterminarsi dell'amministrato. Tanto è vero che l'articolo 404 c.c., comma 1, prevede che la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno "può" essere assistita, mentre non c'è la previsione di un potere-dovere sostitutivo dell'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare, quindi, ha un ampio potere "conformativo" dei poteri dell'amministratore di sostegno, quasi "sartoriale: può espandersi alle decisioni sulla salute (o ad alcune) oppure all'amministrazione del patrimonio, ma il provvedimento "si modella" e "si plasma" sulle esigenze dell'amministrato. La "flessibilità" e la "modellazione" sulle esigenze dell'amministrato e sulla sua capacità di autodeterminarsi rappresentano, in conclusione, il tratto caratteristico e distintivo dell'amministrazione di sostegno, rispetto all'interdizione.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 8 novembre 2022, n. 32845

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In genere limitazioni - Impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi - Amministrazione di sostegno - Ambito applicativo - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Individuazione - Valutazione del giudice del merito - Criteri.
L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
• Corte di cassazione, sezione 2 civile, sentenza 4 marzo 2020, n. 6079

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In genere amministrazione di sostegno - Estensione dell'incapacità di testare e donare, prevista per l'interdetto - Esclusione - Previsione "ex officio" del divieto - Mediante il decreto di nomina dell'amministratore, o successiva modifica - Ammissibilità - Presupposti.
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà. Infatti - esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall'articolo 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ed escluso che il combinato disposto degli articoli 774, comma 1 e 411, commi 2 e 3, c.c., non consenta di limitare la capacità di donare del beneficiario - la previsione di tali incapacità può risultare strumento di protezione particolarmente efficace per sottrarre il beneficiario a potenziali pressioni e condizionamenti da parte di terzi, rispondendo tale interpretazione alla volontà del legislatore che, con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto duttile, e capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle differenti esigenze di protezione.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460

Status e capacità - Amministrazione di sostegno - Poteri dell'amministratore - Ambito - Valutazioni del giudice di merito.
La valutazione della congruità e conformità del contenuto dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario appartiene all'apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tenere conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. L'ambito dei poteri dell'amministratore deve, dunque, puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 25 ottobre 2012, n. 18320