I TEMPI DEL RECESSO NELL'APPRENDISTATO
Quanto affermato nel quesito risulta corretto con riferimento al momento in cui inizia a decorrere il preavviso, ovvero, al termine del periodo di apprendistato, così come specificato dall’articolo 42, comma 4, Dlgs 81/2015.Lo stesso articolo precisa che, durante il preavviso, continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato. Infatti, durante tale periodo il rapporto di lavoro esplica pienamente tutti i suoi effetti, restando fermi i diritti e gli obblighi facenti capo alle parti contrattuali, tra cui il diritto alla fruizione delle ferie.A tal riguardo, l’articolo 2109 del Codice civile prevede che «non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118 del Codice civile», dunque, sembra ragionevole ritenere che il preavviso, non vanificando il diritto alle ferie maturate e non ancora fruite, possa essere sospeso e, conseguentemente, prolungato in ragione del periodo feriale goduto.Alla luce di quanto sopra, il rapporto di lavoro potrà considerarsi cessato soltanto alla conclusione del periodo di preavviso, il cui termine finale potrebbe essere spostato nel caso in cui il lavoratore dovesse chiedere di fruire le ferie maturate e non godute.