Penale

Il cane che morde perché investito esclude la responsabilità penale del padrone

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di Paola Rossi

La responsabilità penale del padrone del cane va accertata «in positivo» e non è presunta, a differenza della responsabilità civile per i danni. Così il cane che morde perché reagisce al dolore provocato dal passaggio di una bicicletta sulla sua coda è evenienza connotata da «assoluta abnormità ed eccentricità», che va ben oltre il generale obbligo di garanzia di cui è gravato il padrone dell'animale, il quale - in via generale - risponde anche nel caso in cui vi siano stati comportamenti imprudenti della vittima. Con la sentenza n. 50562 di ieri la Corte di cassazione ha così accolto il ricorso contro la condanna del padrone del cane per il reato di lesioni colpose .

La vicenda - Il fatto riguardava il morso che l'animale aveva assestato al polpaccio di un minore mentre questi andava in bicicletta. I giudici di legittimità annullano la condanna e rinviano al giudice di pace, per un nuovo esame della vicenda, affinchè sia accertata la circostanza che il ragazzino avrebbe prima pestato la coda del cane con la ruota della sua bici, e che solo dopo - e per reazione - avrebbe subito il morso. Tale circostanza era stata invece - erroneamente -ritenuta irrilevante dal giudice di pace unitamente a quell'altra, affermata sempre dalla difesa, secondo cui il cane non sarebbe stato sciolto, ma al guinzaglio. In tal modo sarebbe rientrato nell'ampio dovere di custodia anche il fatto «assolutamente abnorme ed eccentrico». Il giudice di pace aveva invece erroneamente pretermesso lo specifico esame ritenendolo irrilevante tout court nella sede penale. Si tratta, al contrario, di verificare l'esistenza di quel "caso fortuito" che fa venir meno anche la responsabilità civile, ma che in sede penale va accertato autonomamente dal giudice perché non è onere specifico dell'imputato fornirne la prova.

La responsabilità penale e civile - Infatti, la Cassazione chiarisce che, l'imprudenza altrui non esclude la responsabilità di chi detiene l'animale e che la colpa della vittima solo mitiga e non esclude la responsabilità di chi riveste un ruolo di garanzia. Ma, ai fini penali, l'accertamento deve essere «positivo» e non presuntivo. La presunzione, infatti, vale in termini di responsabilità civile, e viene meno solo se all'origine del danno si dimostra l'avverarrsi di un caso fortuito: unico elemento che slega il danno occorso alla vittima dalla responsabilità per i danni di chi riveste il ruolo di custode.

Giudizio di rinvio - La Cassazione, infine , indica al giudice del rinvio la strada da seguire e precisa che la responsabilità penale per le lesioni colpose prodotte dall'animale in custodia va verificata secondo i canoni dell'articolo 672 del Codice penale, anche se ormai depenalizzato a reato amministrativo. Infatti, come spiega la sentenza di legittimità: nel processo penale non si può partire dalla presunzione fissata dall'articolo 2052 del Codice civile con conseguente inversione dell'onere della prova.

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 16 dicembre 2019 n. 50562

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