Amministrativo

Il Casinò di Venezia non è organismo di diritto pubblico anche se il Comune ripiana le perdite

Il Consiglio di Stato ha escluso la natura pubblica anche se concorre a contenere il gioco d’azzardo “illegale” in quanto non è finalità affidata per statuto

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di Paola Rossi

Il Consiglio di Stato esclude la natura di organismo di diritto pubblico del Casinò di Venezia e afferma di conseguenza che le controversie relative agli appalti per i servizi della Casa da gioco sono di competenza del giudice ordinario.
Con la sentenza di oggi n. 8542 Palazzo Spada ha confermato in toto la decisione del Tar Veneto respingendo il ricorso dell’impresa ricorrente che contestava di fronte ai giudici amministrativi l’illegittimità dell’affidamento dei servizi di pulizia da parte della società Casinò di Venezia Gioco Spa.
L’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato ha di fatto confermato che la materia del contendere non è attratta alla giurisdizione amministrativa in quanto manca il carattere pubblico che la giustifichi. Infatti, la Casa da gioco non è organismo di diritto pubblico né svolge una funzione pubblica che si potrebbe intravedere nella canalizzazione in area legale del gioco d’azzardo con corrispondente contenimento di quello illegale. Questa è sicuramente attività che concorre al fine della tutela dell’ordine pubblico, ma non è compito istituzionale affidato al casinò.

Non depone per la rilevanza in ambito amministrativo della gestione della casa da gioco neanche la circostanza di fatto che il Comune di Venezia ripiani sistematicamente le perdite dello stesso casinò il quale normalmente ha consuntivi in negativo.

Come affermano i giudici amministrativi il “peso economico” di cui si grava il Comune impegnando denaro pubblico è mirato non al sostegno diretto delle attività di gioco, ma al mantenimento di quello che nell’immaginario delle persone comuni rappresenta un simbolo di Venezia. Così realizzando di fatto un fine commerciale a vantaggio dello stesso ente locale di incentivare il turismo e non disperdere i segni distintivi della famosa città italiana.


Un’attività commerciale
Per la quinta Sezione del Consiglio di Stato, quindi la Società Casinò di Venezia Gioco Spa svolge attività “eminentemente” commerciale e in base al proprio Statuto non gode di diritto al ripiano di eventuali perdite mediante stabili finanziamenti pubblici. Tra l’altro nel rispondere a uno dei motivi di ricorso che individuava una violazione del diritto antitrust europeo i giudici amministrativi affermano come la particolare disciplina della Casa da Gioco (risalente al 1936) non contrasti con quella dettata dall’Unione europea in materia di concorrenza e monopoli, perché tende a regolare il fenomeno del gioco d’azzardo in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e dei flussi finanziari generati dalle attività di gioco e scommessa, senza però assurgere a esercizio di una pubblica funzione.

La società ricorrente contro l’affidamento dei servizi da parte della Casa da gioco aveva a questa imputato il mancato rispetto del Codice dei contratti pubblici a partire dalla mancata indicazione del valore dell’appalto. Lamentele che secondo il ricorrente hanno rilievi anche eurounitari e che fondano di conseguenza la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per una corretta interpretazione della disciplina della casa da gioco veneziana. Anche questo ultimo punto è stato respinto dai giudici amministrativi in quanto non vi è dubbio che si tratti di un’attività che soggiace alle regole di mercato ed è gestita da soggetto privo di propria rilevanza pubblica con conseguente esclusione dell’applicazione dei principi dell’evidenza pubblica nell’affidamento dei servizi.


Identikit dell’0rganismo di diritto pubblico
Il Consiglio di Stato conclude il proprio ragionamento sulla natura della Casa da gioco riferendosi a un precedente relativo alla Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) in cui veniva statuito che - in base all’articolo 3, lettera d), del Dlgs 50/2016 - tre sono le condizioni per individuare un “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici.
Deve trattarsi, in particolare, di un soggetto:
1) dotato di personalità giuridica;
2) sottoposto a influenza pubblica dominante e
3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Ciò che non definisce il Casinò di Venezia e determina l’affermazione della giurisdizione ordinaria in caso di liti.

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