IL CASSINTEGRATO SI LICENZIA MANDANDO IL PREAVVISO
Dal punto di vista strettamente contrattuale, durante il periodo di cassa integrazione il rapporto di lavoro è regolarmente in corso, anche se la prestazione è sospesa. In linea di principio, quindi, il dipendente che si dimette è comunque tenuto ad osservare il periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo: sarà eventualmente il datore di lavoro – qualora non sia in grado di ricevere la prestazione – a dispensare il lavoratore dall’effettuare il periodo di preavviso. A livello pratico, la comunicazione delle eventuali dimissioni (che dovrà essere, altresì, convalidata presso le sedi abilitate ovvero sottoscrivendo la successiva comunicazione di cessazione inoltrata dal datore di lavoro) potrà contenere la richiesta ad essere dispensato dall’onere del preavviso. In tal caso, concordando la rinuncia al periodo di preavviso, non ci sarà trattenuta della corrispondente indennità di mancato preavviso e il lavoratore potrà cessare da subito il proprio rapporto di lavoro.Invece, il diritto a richiedere l’indennità da parte del lavoratore sorge nel momento in cui fosse il datore di lavoro a procedere al licenziamento senza rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, facendo così scattare l’obbligo a compensare il mancato preavviso con la correlata indennità sostitutiva.