Società

Il collegio sindacale deve segnalare condizioni di squilibrio

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di Niccolò Abriani e Nicola Cavalluzzo

Lo schema di decreto legge recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa interviene su due fronti: da un lato, proroga ulteriormente l'entrata in vigore del Codice della crisi. Contemporaneamente regolamenta la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, attivabile in via esclusiva dall'imprenditore (e dunque, nelle società, dall'organo amministrativo). Quali corollari ha tutto ciò sui componenti dell'organo di controllo? Potranno ritenersi esonerati dagli obblighi di monitoraggio in ordine alla rilevazione tempestiva della crisi e all’attivazione degli strumenti per farvi fronte? La risposta non può che essere negativa in relazione sia ai doveri già contemplati dal Codice civile, sia ad alcune specifiche previsioni introdotte dallo schema di Dl.

Sotto quest'ultimo versante assume un peculiare rilievo l'articolo 15, che in qualche misura anticipa il meccanismo di allerta interna prefigurato dal Codice della crisi, imponendo all'organo di controllo di segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa. Rispetto al Codice della crisi la differenza è evidente: la sollecitazione dei sindaci si esaurisce nella sfera interorganica della società, con un accantonamento (auspicabilmente definitivo) dell'eccentrico ruolo di attivatori della procedura di composizione della crisi innanzi agli Ocri, che invece assegnava loro la riforma.

Ciò non significa che la posizione dell'organo di controllo sia meno centrale. In primo luogo, nell'ambito della composizione negoziata, costituirà un referente privilegiato dell'esperto, con il quale si istituirà un flusso informativo biunivoco (articoli 5, comma 5 e 9, comma 3). In secondo luogo va ricordata l'importanza decisiva che l'organo di controllo conserva sin dalla fase della precrisi e, prima ancora, nella verifica della predisposizione di assetti adeguati. Infatti sin dal marzo 2019 la gestione di tutte le imprese che operano in forma collettiva o societaria impone l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche ai fini della tempestiva rilevazione della crisi e, ove tale rilevazione abbia luogo, una immediata attivazione di strumenti che consentano di conservare o recuperare la continuità aziendale. Tale principio ha un notevole impatto anche sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo: un dovere che viene puntualmente declinato a livello operativo nelle norme di comportamento del collegio sindacale.

In questo quadro, viene naturale chiedersi se un puntuale intervento, a monte, sul monitoraggio degli assetti non costituisca la condizione necessaria affinché la tempestiva segnalazione e la puntuale vigilanza sulla gestione delle trattative potranno essere positivamente valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità di cui all'articolo 2407 del Codice civile. Del resto, la casistica giurisprudenziale già registra ipotesi nelle quali, di fronte ad inadempimenti degli amministratori, i sindaci hanno attivato gli strumenti di cui all'articolo 2406 e, di fronte ad omissioni plateali, finanche la denuncia di gravi irregolarità.

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