La Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Interno dovranno risarcire i migranti per i danni non patrimoniali patiti per essere stati trattenuti a bordo della nave della Guardia Costiera italiana "U. Diciotti", dal 16 al 25 agosto 2018, a causa del mancato consenso all'attracco nei porti italiani. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 5992/2025.
LA MASSIMA
Immigrazione e stranieri - Responsabilità e risarcimento - Responsabilità civile della pubblica amministrazione - Soccorso in mare di migranti in zona Sar - Mancata autorizzazione all'attracco della unità navale della Guardia Costiera "Ugo Diciotti" - Rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco - Natura - Atto politico sottratto alla giurisdizione - Esclusione - Ragioni - Conseguente - Trattenimento dei migranti a bordo - Violazione del diritto alla libertà personale - Limitazione ex articolo 5, paragrafo 1, lettera f), 5 Cedu - Configurabilità - Esclusione - Limitazione della libertà personale - Arbitrarietà - Configurabilità - Danni non patrimoniali - Risarcibililità - Violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione - Mera illegittimità del provvedimento amministrativo - Insufficienza - Fattispecie.
Il tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, il rifiuto governativo dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare in zona Sar dall'unità navale della Guardia Costiera "Ubaldo Diciotti" protratto per dieci giorni (nella specie perpetrato, per i primi quattro giorni, mediante il mancato consenso all'attracco della nave nei porti italiani e, nei successivi sei giorni, una volta permesso l'attracco della nave nel porto di Catania, a causa del mancato consenso allo sbarco nella terraferma) non può considerarsi atto politico, come tale sottratto al controllo giurisdizionale, trattandosi di atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, nel rispetto della regolamentazione, internazionale e nazionale, in tema di obblighi del soccorso in mare che ne segna i confini, non potendo giammai l'azione del governo, ancorché motivata da ragioni politiche, sottrarsi al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti imposti dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali e dalla legge, specie quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini o delle persone straniere costituzionalmente tutelati; ne consegue che l'indebito trattenimento sulla nave dei migranti non ancora compiutamente identificati - e potenzialmente titolari di diritto di asilo ex articolo 10, comma 3, della Costituzione - non rientrando tra le eccezioni al regime di privazione della libertà personale ammesso dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione Edu né trovando altrimenti copertura sovranazionale quale misura assimilabile all'arresto o alla detenzione regolare finalizzata a impedire l'ingresso illegale nel territorio, integra un'ipotesi di forzata e arbitraria limitazione della libertà personale, qualificabile come evento dannoso risarcibile a titolo di danno morale da imputarsi alla responsabilità della pubblica amministrazione-apparato, a fronte di atto amministrativo adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa.
Immigrazione e stranieri - Responsabilità e risarcimento - Soccorso in mare - Contenuto - Luogo sicuro - Sbarco «nel più breve tempo ragionevolmente possibile» - «Discrezionalità tecnica» degli Stati - Limiti.
In tema di soccorso in mare, lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco «nel più breve tempo ragionevolmente possibile» (Convenzione SAR, capitolo 3.1.9), fornendo alle un luogo sicuro in cui terminare le operazioni in cui sia garantita non solo la "sicurezza" - intesa come protezione fisica - delle persone soccorse in mare, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra i quali il diritto dei rifugiati di chiedere asilo; il margine di discrezionalità tecnica che residua in capo agli Stati si estrinseca solo ai fini dell'individuazione del punto di sbarco più opportuno, tenuto conto del numero dei migranti da assistere, del sesso, delle loro condizioni psicofisiche nonché in considerazione della necessità di garantire una struttura di accoglienza e cure mediche adeguate.
Caso Diciotti. Sulla domanda di condanna del governo italiano al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera italiana "Ugo Diciotti", dal 16 al 25 agosto 2018, ai danni dei migranti soccorsi in mare, le sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con l'ordinanza decisoria n. 5992/2025, depositata lo scorso 6 marzo, hanno cassato, con rinvio, la sentenza della Corte d'appello...


