Amministrativo

Il Comune può autorizzare l'installazione di barriere autostradali fonoassorbenti

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di Guglielmo Saporito

Il Comune può autorizzare l'installazione di barriere autostradali fonoassorbenti in prossimità di edifici residenziali: lo sottolinea il Consiglio di Stato con sentenza 3 maggio 2017 n. 2017. Nel caso specifico si trattava di barriere alte 4 metri (3 dei quali trasparenti) che sottraevano visibilità e paesaggio agli edifici adiacenti. Tra la quiete ed il paesaggio, quindi, i residenti avrebbero voluto mantenere quest'ultimo, ma esigenze di carattere generale, di uniformità e di standard di vita hanno indotto la società autostradale ed il Comune a preferire di contenere il rumore. La vicenda riguardava alcuni edifici a Genova, che godevano di panorama verso il mare, situazione danneggiata da barriere fonoassorbenti collocati a pochi metri e calibrate all'importanza del traffico. Di frequente il rapporto tra proprietà privata e viabilità pubblica ha generato contrasti per ottenere (più che eliminare) barriere antinquinamento, tant'è vero che di frequente vi sono ordinanze sindacali che, tutelando il diritto alla salute, impongono barriere antirumore (con provvedimenti ritenuti legittimi: Tar Firenze 643 / 2000; Bologna 661 / 2003). Anche nei confronti degli aspetti paesaggistici, le barriere sono ritenute compatibili e complementari all'opera che si intende realizzare (T.A.R. Genova, 12/2017). Solo nella specifica realtà genovese, in cui il tratto autostradale è in elevazione e corre a pochi metri dalle case, le barriere antirumore hanno dato problemi di compatibilità, perché di fatto hanno eliminato la percezione del panorama ai palazzi adiacenti. Un' eventuale illegittimità delle barriere per motivi edilizi (per contrasto con le norme di piano urbanistico), potrebbe generare il solo risarcimento del danno: infatti, difficilmente le barriere antirumore verrebbero eliminate, perché perseguono comunque un interesse pubblico; per ciò che riguarda invece l'entità del risarcimento del danno, la perdita di una utilità a seguito di un comportamento legittimo della pubblica amministrazione, genera un indennizzo (art. 44 d.p.r. 327 / 2001, T.U. espropriazioni). Appunto cio' e' quanto poteva spettare ai proprietari privati del panorama, che vantavano nei confronti della Società autostrade una utilità (il paesaggio) cui corrispondeva una servitù negativa, cioè il dovere di non modificare i luoghi e di non ridurre il godimento della visuale (Consiglio di Stato, 362 / 2015). Al fine quindi di stabilire se i pannelli potevano essere collocati anche in contrasto con le previsioni di piano urbanistico, che nella zona mettevano solamente manutenzioni, il Consiglio di Stato ha precisato che il concetto di manutenzione straordinaria di opere pubbliche non si riduce al solo aspetto per così dire “statico” della sostituzione di elementi costitutivi ammalorati o, comunque, in via di obsolescenza, ma abbraccia anche un profilo dinamico ed evolutivo, esteso all'adozione di nuovi accorgimenti, addizioni, miglioramenti resi opportuni dallo sviluppo tecnologico – o addirittura, come nel caso di specie, prescritti da sopravvenute disposizioni normative – e finalizzati sia a meglio realizzare le originarie finalità pubblicistiche dell'opera (pannelli per comunicare notizie sulla traffico), sia a rispondere a nuove esigenze pubblicistiche di carattere “accessorio” quale, appunto, la mitigazione dell'inquinamento acustico. In sintesi, quindi, anche in zone dove non è consentita alcuna edificazione, i pannelli fonoassorbenti possono essere legittimamente collocati.

Consiglio di Stato 3 maggio 2017 n. 2017

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