Amministrativo

Il Comune può esternalizzare i servizi legali

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di Andrea Alberto Moramarco

La gestione delle controversie legali del Comune può essere data in outsourcing se vi è un rapporto deficitario tra personale in servizio e cause in corso e se l'Amministrazione indica con precisione gli obiettivi che intende raggiungere e la durata temporalmente limitata dell'esternalizzazione. Questo è quanto si afferma nella sentenza del Tar Campania 826/2015.

Il caso
- La controversia riguarda la legittimità dell'outsourcing del servizio legale del Comune e nasce in seguito all'impugnazione dinanzi al Tar da parte di un funzionario amministrativo avvocato al servizio presso il Comune di Ercolano, unico avvocato in ruolo rispetto ad una pianta organica che prevedeva quattro legali, avverso la delibera della Giunta comunale che disponeva l'affidamento in convenzione ad un professionista esterno di fiducia dell'incarico di “patrocinio, assistenza, difesa e rappresentanza dell'ente in tutti i nuovi giudizi che si instaureranno dinanzi al Tribunale civile in qualunque sede e in cui l'ente sia parte attiva o passiva”, in via temporanea “non oltre l'assunzione in servizio del nuovo Dirigente dell'Avvocatura Municipale”. Il funzionario comunale riteneva tale misura lesiva della propria posizione, oltre che adottata in violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

L'azione è ammissibile - Il Tar, innanzitutto, ritiene ammissibile l'azione dell'avvocato dipendente del Comune. Pur essendo riconosciuto all'ente un ampia discrezionalità nell'organizzazione dei propri uffici, il ricorrente è titolare, infatti, di una posizione differenziata e qualificata, nonché «dell'interesse a contestare la razionalità del provvedimento in discussione, che oggettivamente comporta la sottrazione, sia pure in via temporanea, di una fetta di contenzioso alla competenza dell'ufficio legale».
Outsourcing possibile se giustificato dalle esigenze
Ciò posto, i giudici ritengono la scelta della Giunta comunale pienamente legittima, rispettosa dei criteri cui l'azione amministrativa deve ispirarsi e assolutamente non lesiva delle qualità e delle prerogative professionali dell'avvocato dipendente del Comune. La necessità di esternalizzare parte del servizio legale, infatti, dipendeva dal fatto che la presenza di un solo avvocato era insufficiente per gestire il carico annuo di contenzioso, tanto che l'ente aveva già in passato istituito «un apposito elenco di giovani professionisti al quale attingere per affidare la propria difesa nei nuovi giudizi instaurati dinanzi al Giudice di pace». Inoltre, la delibera sottolineava la “necessità di assicurare una maggiore cura interna all'attività di recupero dei cospicui crediti vantati dall'ente”, onde evitare la possibile prescrizione di tali crediti. Ed ancora, all'Avvocatura municipale erano rimasti in carica “tutti i nuovi giudizi di lavoro e quelli di costituzione dell'Ente quale parte civile nei procedimenti penali; i nuovi giudizi dinanzi alla Corte di Appello e dinanzi alla Corte di Cassazione”.
Tutti motivi che insieme alla durata temporalmente limitata della convenzione esterna hanno portato al rigetto del ricorso.

Tar Campania – Napoli - Sezione Prima – Sentenza 4 febbraio 2015 n. 826

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