Si deve osservare che si assisterà alla contemporanea presenza di tre diversi livelli di regolamentazione giuridica che interesseranno il nostro Paese: a) quello sovranazionale legato alla Convenzione del Consiglio; b) quello unionale, in virtù del regolamento noto come AI Act; c) quello nazionale, in virtù delle specifiche disposizioni che verranno adottate al termine dell'iter legislativo che accompagnerà il disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri. Dalla mancanza assoluta di norme, pertanto, si passa a un fenomeno di ipertrofia, con i compilatori delle norme alle prese con il non facile tentativo di disciplinare un fenomeno in costante evoluzione, che forse nasce per non essere compiutamente regolamentato da logiche troppo umane.
Come anticipato nelle precedenti pagine, il nuovo regolamento imposta il quadro di disposizioni dedicato alla materia ponendo al centro dell'attenzione il concetto di rischio, definito espressamente come «la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso» (come indicato dall'articolo 3 della fonte).
L'approccio basato sul rischio costituisce, infatti, la base per un insieme proporzionato ed efficace di regole vincolanti, oltre che il canone per classificare...