Civile

Il custode non risponde della caduta dalla pedana di legno determinata dal ballo scatenato del danneggiato

La condotta costituisce il caso fortuito che spessa il nesso tra cosa e danno anche se non erano poste barriere sul perimetro della pista

di Paola Rossi

È responsabilità oggettiva e non presunzione di responsabilità quella del custode. È infatti sufficiente perché scatti il risarcimento del danneggiato la prova del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso. Non va quindi dimostrata la colpa o la scarsa diligenza del custode. Questa semmai rileva a titolo di responsabilità aquiliana ex articolo 2043 del Codice civile. Invece il custode una volta provato il rapporto tra la cosa custodita e la produzione del danno è tenuto sempre anche in caso abbia impiegato tutta la dovuta diligenza a risarcire la vittima. La sola prova liberatoria per il custode è quella del verificarsi di un caso fortuito dovuto al comportamento imprevedibile e inevitabile del danneggiato.

Come afferma la sentenza n. 15704/2023 della Cassazione civile la responsabilità di cui all'articolo 2051 del Codice civile ha carattere oggettivo, e non presuntivo. Sul punto la decisione di legittimità offre un completo excursus dei principi di nomofilachia emersi in materia. In primis, la totale irrilevanza della diligenza o meno del custode al fine di escluderne l'obbligo del risarcimento.
All'affermazione dei suesposti principi generali le sezioni Unite civili nel 2022 hanno poi fatto seguire ulteriori precisazioni, che la sentenza in commento ripercorre e sintetizza.

La prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso incombe interamente sulla parte che pretende il risarcimento del danno, ma ciò non impedisce al giudice di esercitare i propri poteri officiosi al fine di rafforzare o negare il pieno adempimento dell'onere probatorio. La prova del nesso causale è del tutto indifferente alla deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, che rileva solo ai fini della responsabilità aquiliana. Ciò che fonda la responsabilità del custode è la sua relazione con la cosa e a nulla rileva il titolo giuridico di tale relazione.

Come detto solo il caso fortuito, costituito dal comportamento della vittima o da incontrollabili eventi naturali fa venir meno la responsabilità del custode.

Il caso fortuito dovuto alla condotta della vittima va provato accertando se la vittima ha utilizzato la normale diligenza entrando in rapporto con la cosa custodita fonte di danno.
In particolare il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità e inevitabilità, che va intesa da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale.

Nel caso di modifiche improvvise della struttura della cosa queste incidono in rapporto alle condizioni temporali. Diventando col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha determinate nuove intrinseche condizioni della cosa stessa di cui il custode risponde.

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento. A tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. E quindi quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel "dinamismo causale" del danno. Fino al punto dove il comportamento incauto può del tutto interrompere il nesso eziologico su cui si fonda la responsabilità del custode.
Esime il custode da responsabilità anche il comportamento che, benché astrattamente prevedibile, non sia un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Il caso risolto
La Cassazione respinge il ricorso di una donna che ballando era caduta da una pedana di legno di cui era custode un comitato e che era stata autorizzata dal Comune. Infatti, il giudice anche attraverso prove raggiunte motu proprio aveva stabilito che ballare in maniera incontrollabile e scatenata stando su una pedana di legno costituisce quel caso fortuito generato dal comportamento imprudente del danneggiato che ha escluso la responsabilità del comitato nella sua qualità di custode della pedana.

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