Responsabilità

Danno, lesione dei diritti di autodeterminazione e salute devono essere risarciti

Lo ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza del 12 giugno 2023 n. 16633

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di Mirko Martini


Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 12 giugno 2023, n. 16633.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la modalità della prestazione del consenso informato da parte di un paziente prima di un'operazione sanitaria.

Prestazione del consenso informato
La giurisprudenza italiana ha ripetutamente affermato che il consenso del paziente, oltre che informato, dev'essere consapevole, completo, avendo a oggetto tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali e altamente improbabili e globale dovendo coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso.
Inoltre, il consenso del paziente deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito.

Il caso esaminato
La vicenda tra origine dal ricorso di un paziente al Tribunale di Bolzano contro l'Azienda Sanitaria Alfa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni biologici e patrimoniali causati da un errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di un'ernia discale eseguito presso l'Ospedale Beta nonché di quelli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Il Tribunale adito a seguito delle varie osservazioni aveva ritenuto non meritevoli di accoglimento i motivi del paziente con il conseguente rigetto di tutte le sue domande.
Avverso tale sentenza il paziente presentava appello lamentando che il Giudice non si era avveduto che erano presenti tutti i presupposti per riconoscere la pretesa risarcitoria in relazione al danno non patrimoniale subito.
La Corte d'Appello di Trento alla luce delle diverse osservazioni ha accolto parzialmente l'appello riconoscendo fondata la pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, per la mancanza di prova che fosse stata fornita all'istante adeguata e completa informazione anche sulle possibili complicanze dell'intervento, pur correttamente eseguito.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento, l'Azienda Sanitaria Alfa ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi.
Al fine della nostra analisi ci focalizzeremo su tutti i motivi che da una parte denunciano la violazione ovvero falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, degli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione ai vizi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) ovverosia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento.
Dall'altra parte, i restanti motivi affermano che vi è l'impossibilità di comprendere all'interno dell'obbligo informativo anche le conseguenze anomale o comunque statisticamente irrilevanti e che la parte di sentenza dedicata all'esclusione della prova relativamente alla sussistenza del consenso informato risulta solo apparentemente motivata e, dall'altro, che la Corte d'appello non ha minimamente preso in considerazione le eccezioni in punto di sussistenza del consenso informato svolte dalla difesa dell'azienda sanitaria incorrendo così in omessa pronuncia.

La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con la citata ordinanza 12 giugno 2023 n. 16633 ha ritenuto infondati i tre motivi e ha rigettato il ricorso.
In particolare, il Collegio ha affermato con fermezza che nel caso di specie non risulta che la complicanza verificatasi sia stata considerata, anche dai consulenti, eccezionale o altamente improbabile, essendo piuttosto a essa assegnata una percentuale di verificazione (5%) bensì bassa ma tuttavia non a tal punto da potersi qualificare nei termini di cui sopra descritti.
Infatti, l'omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa consenso/dissenso che qualifica detta omissione.
Inoltre, la Corte ha stabilito che la violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.

In conclusione, pertanto, gli Ermellini, hanno voluto statuire che in caso di violazione del diritto di autodeterminazione e di salute del paziente, allo stesso sarà riconosciuto un congruo risarcimento del danno.

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