Il decesso della parte non comunicato dal procuratore non fa decadere la lite
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Mancata dichiarazione dell'evento - Ultrattività del mandato difensivo - Limiti - Notificazione alla controparte della sentenza e dell'atto di precetto a cura degli eredi della parte defunta - Successiva notificazione dell'appello presso il procuratore della parte deceduta - Nullità - Ragioni
La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte deceduta nelle more del termine per proporre impugnazione è nulla se, prima della scadenza del predetto termine e anteriormente alla impugnazione medesima, gli eredi della parte defunta abbiano notificato alla controparte atto di precetto per l'esecuzione della sentenza oggetto di gravame, poiché con tale notifica deve ritenersi venuta meno la "fictio iuris" dell'ultrattività del mandato difensivo in capo al procuratore della parte defunta.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 25 novembre 2014 n. 24993
Procedimento civile - Interruzione del processo -Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Modificabilità - Condizioni
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 4 luglio 2014 n. 15295
Procedimento civile - Interruzione del processo -Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Effetti - Notificazione della sentenza e dell'impugnazione al suddetto procuratore, e sua legittimazione ad impugnare - Condizioni e limiti
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 4 luglio 2014 n. 15295
Impugnazioni civili - Legittimazione all'impugnazione - Morte della parte vittoriosa - Evento occorso dopo la pubblicazione ma prima della notificazione della sentenza - Notificazione effettuata dal procuratore del defunto - Impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta - Validità - Condizioni - Ignoranza incolpevole del decesso - Necessità
In caso di morte della parte vittoriosa, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ma prima della notificazione della stessa, effettuata dal procuratore del defunto, sottacendo la circostanza della morte, deve ritenersi valida l'impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta presso il predetto procuratore, qualora sia accertata l'incolpevole ignoranza dell'evento da parte dell'appellante.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 marzo 2010 n. 5841