Lavoro

Dl 146/2021 e modifiche al Tu su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: occasione mancata per aprire alla cultura della "vigilanza"

Si è intervenuti inasprendo le sanzioni corrispondenti agli inadempimenti più gravi in materia di sicurezza sul lavoro, estendendo le competenze di coordinamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, al quale vengono di nuovo attribuite dopo circa 40 anni le funzioni di vigilanza nei luoghi di lavoro, prevedendone anche un incremento di personale, e rafforzando la banca dati dell'INAIL

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di Anna Bastiani *

Il Decreto Legge N. 146 del 21 Ottobre 2021 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", in vigore dal 22.10.2021, ha apportato modifiche di non poco riguardo al Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per effetto dell'art. 13 del decreto legge citato.

Tali modifiche sono intervenute principalmente nel senso di arginare il fenomeno della inosservanza dei precetti del Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro da parte delle imprese, di fronte al verificarsi di numerosi infortuni sul lavoro – puntualmente protagonisti nella cronaca nera – nel corso di quest'anno. Si è intervenuti inasprendo le sanzioni corrispondenti agli inadempimenti più gravi in materia di sicurezza sul lavoro, estendendo le competenze di coordinamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, al quale vengono di nuovo attribuite dopo circa 40 anni le funzioni di vigilanza nei luoghi di lavoro, prevedendone anche un incremento di personale, e rafforzando la banca dati dell'INAIL.

Ma vediamo più in particolare la portata delle modifiche contenute nell'art. 13 del D.L., che comunque dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

All'art. 7 del Testo Unico viene aggiunto il comma 1-bis, che prevede che il comitato regionale di coordinamento si riunisca almeno due volte l'anno, e che possa essere convocato anche su richiesta dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

L'art. 8 viene modificato in più parti, nell'intento di addivenire ad un migliore coordinamento tra gli enti deputati alla sicurezza sul lavoro, anche ai fini di garantire un monitoraggio più efficace sugli infortuni, dando nuovo impulso al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), del quale adesso fanno parte, in sostituzione dell'IPSEMA e dell'ISPESL, l'INPS e l'Ispettorato Nazionale del lavoro.

Ma la modifica più rilevante è costituita dall'intervento sull'articolo 13 del Testo Unico, che riguarda la vigilanza sui luoghi di lavoro. Infatti, se il Decreto Legge verrà convertito senza modifiche al suo testo, la vigilanza sui luoghi di lavoro, fino ad adesso prerogativa delle sole Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, verrà esercitata anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ciò senza i limiti per settori previsti dal comma 2 dell'art. 13 T.U., che è stato infatti abrogato; la vigilanza che verrà svolta dagli Ispettori dell'INL avrà ad oggetto la totalità dei rischi presenti su ogni luogo di lavoro.

Con il risultato che le competenze attribuite all'Ispettorato del Lavoro sono le medesime di quelle attribuite alle ASL dall'emanazione della L. 833/78, con la quale furono trasferite proprio le funzioni di vigilanza in materia di igiene e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, fino a quella data esercitate esclusivamente dall'Ispettorato. Necessaria diviene l'attività di coordinamento tra ASL e INL, così come indicato al comma 4 dell'art. 13 T.U..

Dell'attività svolta, l'Ispettorato è tenuto a presentare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta sia in materia di prevenzione che di contrasto del lavoro irregolare.

All'art. 14 viene eliminato il carattere discrezionale del provvedimento di sospensione che l'INL poteva adottare qualora il 10% - in luogo del 20% - dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato irregolarmente ed in caso di gravi e reiterate violazioni in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui all'Allegato I, che quindi diviene conseguenza imprescindibile di tali violazioni, e già alla prima violazione commessa, venendo meno il requisito della reiterazione. Non solo: avverso il provvedimento di sospensione non è più ammesso ricorso amministrativo nel caso che la sospensione sia comminata in conseguenza delle gravi violazioni di sicurezza sul lavoro; il ricorso rimane possibile solo nel caso in cui la sospensione sia la conseguenza dell'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Quanto alle condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione, queste prevedono la regolarizzazione dei lavoratori irregolari, l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro in caso di violazioni della disciplina in materia di sicurezza e la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni di cui all'Allegato I. In quest'ultimo caso, viene ulteriormente previsto il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto specificato per ogni singola violazione, nel medesimo Allegato. Se più sono le violazioni quindi, l'importo da corrispondere è pari alla somma prevista per ciascuna violazione, non essendo più possibile il pagamento di una somma unica.

L'ultima modifica viene operata all'art. 51 del Testo Unico, dove vengono aggiunti il comma 1-bis sull'istituzione del repertorio degli organismi paritetici, ed il comma 8-bis, sulle comunicazioni annuali che gli organismi paritetici devono fare all'Ispettorato del Lavoro e all'INAIL circa i dati di loro competenza.

Alla luce di quanto disposto, appaiono opportune alcune considerazioni.

Con uno strumento - il Decreto Legge - che ha la ratio dell'urgenza, si interviene per operare una modifica -quella dell'attribuzione dell'attività di vigilanza all'Ispettorato del Lavoro, che necessariamente avrà bisogno di tempo per diventare operativa. Dopo circa quarant'anni l'Ispettorato torna a svolgere attività di vigilanza, pertanto non solo il personale di nuova prossima assunzione, tra Ispettori e Carabinieri, ma anche quello già in forze all'Ispettorato dovrà essere adeguatamente formato ed organizzato a tal fine.

Come reazione all'incremento degli infortuni sul lavoro nell'anno 2021 si adotta una linea esclusivamente repressiva che nulla ha a che vedere con la ratio prevenzionistica della disciplina della sicurezza sul lavoro. Il problema della scarsa applicazione dei precetti di sicurezza nei luoghi di lavoro è culturale. Infatti, l'esperienza e l'attività prevenzionistica svolta dalle AA.SS.LL. in questi anni ha mostrato come sarebbe necessario un approccio diverso alla materia da parte del Legislatore. Il testo Unico è già di per sé uno strumento sufficiente a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Vengono invece inasprite le sanzioni e prevista non più come discrezionale l'adozione del provvedimento di sospensione, finora usato assai di rado. Al fine di poter revocare il provvedimento di sospensione, che "l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta", non è solo necessario ripristinare le regolari condizioni di lavoro e rimuovere le conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi previste all'Allegato I. Occorre inoltre il pagamento di una somma aggiuntiva prevista in corrispondenza di ciascuna violazione, nel medesimo Allegato.

Qualora le violazioni siano più d'una, si opera la somma di ciascun importo.Come se quanto esposto non fosse sufficiente al fine di ritenere repressivo l'intervento del Decreto Legge in esame, a ciò si aggiunga l'eliminazione della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento di sospensione.

La possibilità di ricorso all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente avverso il provvedimento di sospensione rimane infatti solo per il caso in cui il suddetto provvedimento sia comminato in corrispondenza della violazione all'impiego di lavoratori con preventiva comunicazione di instaurazione del regolare rapporto di lavoro, al contrario di quanto previsto nella stesura precedente. Pertanto è escluso il ricorso amministrativo nel caso di violazioni in tema di sicurezza. Il diritto di difesa del datore di lavoro risulta indubbiamente amputato, e a meno che non vi sia una modifica in sede di conversione, potrebbe essere opportuno un intervento della Corte Costituzionale.

Un'azienda generalmente ha quasi sempre redatto un Documento di valutazione dei rischi o un piano di emergenza ed evacuazione, ha svolto – bene o (a volte) male – attività di formazione ai lavoratori ed ha nominato il Servizio di Prevenzione e Protezione. Gli infortuni che si verificano invece, hanno quasi sempre una connotazione tecnica, si eludono sicurezze, si lavora con macchine alle quali sono stati resi inefficaci i dispositivi di sicurezza, non si seguono procedure di lavoro.

Ciò che conta è fare una formazione adeguata e di qualità, favorire la collaborazione tra imprese, lavoratori e consulenti, che dovranno essere professionisti qualificati, in grado di collaborare con le imprese ed accompagnarle verso il prezioso oltre che necessario traguardo di un luogo di lavoro sicuro.

*a cura dell'avv. Anna Bastiani, Partner 24 Ore

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