La nomina dell’amministratore di sostegno è emanata dal giudice tutelare con decreto. Secondo la giurisprudenza, essa non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, potendo essere disposta anche a favore di chi, nell’immediato futuro, molto plausibilmente verserebbe in uno stato di infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. La scelta deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
La nomina dell’amministratore di sostegno è emanata dal giudice tutelare con decreto. Secondo la giurisprudenza, essa non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, potendo essere disposta anche a favore di chi, nell’immediato futuro, molto plausibilmente verserebbe in uno stato di infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. La scelta deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario....
Contro l'abuso dei decreti d'urgenza ruolo sempre più attivo della Consulta
di Giulio M. Salerno - Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Macerata