Il detenuto ha diritto di farsi curare in carcere da un medico di propria fiducia e a proprie spese. L’unica condizione ostativa è costituita dalla circostanza che l’iniziativa dell’imputato possa in qualche modo avere un’incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 14774/25.

La Corte d’appello

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