Rassegne di Giurisprudenza

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non ha carattere incondizionato

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a cura della Redazione Diritto

Famiglia - Diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - Esercizio - Valutazione da parte del giudice nell'esclusivo interesse del minore - Necessità - Sussiste.
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha carattere incondizionato, ma è subordinato nel suo esercizio a una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 23 novembre 2022, n. 34566

Filiazione - Accertamento dei diritti dei nonni alla frequentazione con i nipoti ex art. 317 bis cc - Modalità di frequentazione - Legittimazione attiva del convivente - Provvedimenti del giudice rebus sic stantibus - Censure inammissibili.
In relazione al diritto degli ascendenti a una relazione affettiva con i nipoti, ciascuno di essi (o delle persone agli stessi legate da rapporto di coniugio o di convivenza) è titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti significativi con il nipote minorenne, avente carattere autonomo rispetto a quello degli altri, ed il cui esercizio è subordinato, in caso di contestazione da parte del genitori, ad una valutazione del giudice in ordine alla capacità dell'istante di cooperare fruttuosamente all'adempimento degli obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9144

Famiglia - Nonno - Richiesta di poter accompagnare le nipoti in palestra e di stare con loro un sabato ogni tre senza pernottamento - Ricorso - Rigetto - Fondamento - Cattivi rapporti con i genitori delle bambine - Rischio di destabilizzazione del rapporto di coppia - Interesse delle minori.
Il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall'art. 317-bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, rivestendo invece una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti: tale diritto non ha carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore, e potendo quindi essere escluso o assoggettato a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest'ultimo, in quanto la frequentazione con i nonni comporti per lui turbamento e disequilibrio affettivo.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9145

Famiglia - Potestà dei genitori diritto degli ascendenti ai rapporti con il minore ex art. 317 - bis c.c. - Esercizio - Contestazione da parte dei genitori - Verifica da parte del giudice nell'esclusivo interesse del minore - Necessità.
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti si
gnificativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15238