Penale

Il distributore di un prodotto non risponde della sostanza chimica presente in misura vietata

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di Paola Rossi

La Cassazione penale con la sentenza n. 1454/2024, inviata al massimario, esclude il distributore dalle figure responsabili del reato previsto dall’articolo 16 del Dlgs 133/2009 derivante dalla violazione delle norme del regolamento europeo in materia di sostanze chimiche o di precursori di esplosivi. Attraverso l’incrocio delle definizioni del Dlgs e di quelle contenute nell’articolo 67 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 (che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) la Cassazione ha accolto il ricorso di un distributore di tubetti di colla che contenevano in eccesso una pericolosa sostanza solvente: il toluene.

L’accoglimento del ricorso si fonda sulla prevista responsabilità penale dei soggetti che violano le restrizioni, imposte a tutela della salute umana e dell’ambiente, relative a pericolose o potenziali tali sostanze chimiche.

L’articolo 16 del Dlgs 133/2009 in armonia col regolamento europeo indica come responsabili del prodotto pericoloso il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o l’utilizzatore finale.
Il ricorrente, in effetti, non produceva la colla, non la importava in quanto l’acquistava da ditta italiana, non ne era rappresentante poiché si limitava a essere cliente dell’impreesa che la fabbricava e, infine, non ne era utilizzatore finale limitandosi a confezionarla in tubetti e rivenderla all’ingrosso. Tutto ciò comporta che l’imputato fosse inquadrabile solo nella figura del distributore che non è appunto contemplata tra i soggetti passibili del reato.

Il ricorrente rientra, secondo la Cassazione, a pieno titolo nella definizione di distributore, che è colui che si limita a immagazzinare il prodotto e a immetterlo sul mercato.

Infine, la Cassazione accoglie anche il rilievo difensivo contro l’asserita colpa del distributore per omesso controllo sul prodotto immesso sul mercato. Viene così accolto il motivo secondo cui non vi era stata alcuna omissione. Il ricorrente faceva rilevare in primis di aver acquistato il prodotto da una nota azienda leader dello specifico mercato, ciò che costituiva una garanzia di affidabilità. Inoltre, sempre a propria discolpa il ricorrente faceva utilmente rilevare che la sostanza incriminata (il toluene) non è l’unico solvente impiegato per la produzione delle colle e che non si poteva sospettare che lo stesso fosse presente nella misura non consentita dalla legge. L’omesso controllo non si sarebbe verificato anche perché la scheda tecnica del prodotto era stata visionata dal distributore e quest’ultimo non è gravato da un immanente obbligo di effettuare analisi chimiche sui prodotti, a meno di evidenti sospetti che, per le circostanze suesposte non erano sussistenti.

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