Il dovere di sorveglianza degli allenatori sportivi, cenni sulla responsabilità
L'Associazione Sportiva risponde dei danni cagionati agli allievi durante l'esecuzione degli esercizi se è mancata la sorveglianza degli allenatori
L'allenatore ha il dovere di sorvegliare gli allievi e, in caso di violazione di tale obbligo, l'Associazione Sportiva è chiamata a rispondere dei danni da essi patiti durante l'esecuzione degli esercizi (Cfr. Corte D'Appello di Napoli, Sezione VII, sentenza 2 maggio 2022 ).
Il tema degli obblighi di sorveglianza degli allievi, in particolare di atleti minorenni, è di particolare rilevanza posto che nell'ordinamento sportivo non vi sono norme che regolino la materia, essendo quindi sempre necessario far riferimento alla normativa statale.
In linea generale, occorre far riferimento agli obblighi derivanti dalla c.d. posizione di garanzia ex articoli 40 e seguenti del Codice Penale col combinato disposto dell'articolo 2048del Codice Civile. relativo alla "Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte" che recita: "il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.".
Orbene, per quanto riguarda la sorveglianza degli atleti, ed in particolare dei minori, è giurisprudenza consolidata che vi sia l'obbligo dell'istruttore di far sì che gli allenamenti vengano svolti in condizioni di sicurezza, con conseguente inversione dell'onere della prova in ordine alla responsabilità, in caso di infortunio, facendo espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.
Il già citato articolo 2048 del Codice Civile viene pacificamente applicato nei casi in esame e la giustizia sportiva è sintonica con la giurisprudenza statale, che sul punto ha affermato: "la responsabilità del precettore trova applicazione nei confronti degli insegnati delle scuole pubbliche e private, intendendo tali anche gli assistenti di colonie per le vacanze dei minori, gli istruttori sportivi, gli addetti alla vigilanza. Non rientrano invece, nella nozione di precettori, il direttore scolastico, il preside, l'usciere, l'inserviente. La responsabilità dei precettori trova applicazione relativamente al fatto illecito commesso dagli allievi nel periodo in cui stessi siano sottoposti alla sua vigilanza individuato non solo nel periodo delle lezioni ma anche in quello della ricreazione, delle gite scolastiche, delle ore di svago trascorse nei locali scolastici" (cfr. Tribunale Firenze, Sez. II^, 24 ottobre 2016).
Ancora, "in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età, sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti ‘in loco', se non disposte in prossimità del manufatto stesso, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi (Cfr. Cass. Civ., Sez. I^, Sent. n. 9337 del 9 maggio 2016 ).
Inoltre, recentemente, la Corte D'Appello di Napoli, con sentenza del 2 maggio 2022, è tornata ad occuparsi del tema stabilendo che l'Associazione Sportiva risponde dei danni cagionati agli allievi durante l'esecuzione degli esercizi se è mancata la sorveglianza degli allenatori.
Nel caso di specie, la Corte D'appello ha statuito che gli obbligati, ovverosia associazione e allenatore, assumono i c.d. doveri di protezione enunciati dagli articoli 1175 e 1375 c.c., che devono essere commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio con conseguente applicazione del regime probatorio previsto dall'articolo 1218 c.c. (Cfr. Cass. civ., Sez. III^, Sent. n. 10516 del 28 aprile 2017 ).
In questo caso l'attore ha l'onere provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto; ricadendo sul convenuto il dovere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Dalla vicenda, in ogni caso, emergeva che l'istruttore di una palestra si era allontanato dai suoi allievi al fine di fare una telefonata, istruendo un atleta poco più grande circa la sorveglianza dei più piccoli. Uno degli allievi però, in quel frangente, aveva fatto un esercizio e cadendo si era fatto male: "Il punto decisivo della controversia sarebbe stato trascurato dal giudice di prime cure essendo risultata provata l'omissione a carico del docente del fondamentale dovere di vigilanza e protezione degli allievi affidati alla sua responsabilità. (….) Ad avviso del Collegio correttamente il primo giudice ha qualificato la fattispecie in esame in termini di responsabilità contrattuale, nel solco di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui "Il danno che l'allievo abbia, con la propria condotta, arrecato a sé stesso può trovare ristoro ai sensi dell'art. 1218 c.c. qualora l'insegnante non abbia ottemperato ai propri obblighi professionali, ivi incluso quello di vigilanza." ( Cass. civ., Sez. Un., n. 9346 del 27 giugno 2002 ).
Ancora, "Pertanto, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante." (Cfr., Cass. civ., Sez. VI, Ord., 31 marzo 2021, n. 8849; Cass. Civ., Sez. III^ Sent., 25 febbraio 2016, n. 3695; Cass. civ., Sez. III^, Sent., 17 febbraio 2014, n. 3612; Cass. Civ., Sez. III^, 10 maggio 2013, n. 11143; Cass. Civ., Sez. III^, Sentenza, 03 marzo 2010, n. 5067) (Cit.).
Da un punto di vista puramente disciplinare sportivo, invece, andrebbero certamente ritenuti responsabili gli allenatori per omessa sorveglianza dei propri allievi per la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità che devono ispirare le condotte di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo "in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" ai sensi dell'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver quindi adottato una condotta contraria ai principi di rettitudine sportiva.
Oltre alla responsabilità diretta dell'istruttore affidatario degli allievi, va valutata l'eventuale responsabilità disciplinare della società sportiva, per potenziali carenze organizzative o di vigilanza.
Il Codice di giustizia sportiva del CONI non prevede la responsabilità oggettiva delle società, istituto che è invece previsto in diversi Regolamenti di giustizia federali. Pertanto, laddove vi sia tale previsione, vi sarà anche nei confronti della società sportiva l'inversione dell'onere della prova in ordine a quanto realizzato per evitare l'evento; diversamente sarà onere della Procura federale provare che vi sia stata un'azione od omissione da parte della società che, se fosse stata posta in essere avrebbe evitato l'evento.
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*A cura di
Stefania Cappa, Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale; Partner dello Studio Legale Ermanno Cappa & Partners; Procuratore Federale FISI - Federazione Italiana Sport Invernali; Giudice Sportivo Territoriale Area Nord FGI - Federazione Ginnastica d'Italia e Membro della Commissione Diritto dello Sport ed Eventi Sportivi dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
Michele Rossetti, Avvocato penalista abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori dal 2002. Docente presso la Scuola di Formazione Forense di Taranto, componente dell'Osservatorio delle scuole di alta specializzazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Coautore di testo scientifico sul diritto sportivo, nonché autore e coautore di diversi articoli scientifici in diritto sportivo. Procuratore Federale FGI - Federazione Ginnastica d'Italia.