Civile

Il genitore non ha l'obbligo di mantenere il figlio che si sposa

immagine non disponibile

di Antonino Porracciolo

Il genitore non ha l'obbligo di mantenere il figlio che si sposa. Lo afferma il tribunale di Perugia (presidente Criscuolo, relatore Miccichè) in una sentenza dello scorso 27 luglio.
La pronuncia conclude una causa di divorzio. Dopo la sentenza non definitiva che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in lite (articolo 4, comma 12, della legge 898/1970), la controversia è proseguita per le statuizioni di carattere economico. Infatti, il marito ha chiesto la revoca dell'onere, che gli era stato imposto al momento della separazione, di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di 250 euro al mese. La moglie ha domandato il rigetto di tale istanza, sostenendo che la ragazza aveva un lavoro part-time e a tempo determinato, con un reddito minimo che non le consentiva di essere autosufficiente. La donna ha chiesto anche la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, disposta in suo favore dal giudice della separazione.
Il Tribunale accoglie la domanda del marito. La sentenza afferma, innanzitutto, che i figli hanno diritto di essere mantenuti dai genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età e sino a quando diventano autonomi. In caso di contestazioni, il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo - aggiunge il Tribunale, richiamando la sentenza 1773/2012 della Cassazione - ha l'onere di provare «che il figlio ha raggiunto l'indipendenza», oppure «è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta».
Tuttavia, le nozze del figlio maggiorenne beneficiario dell'assegno di mantenimento determinano - prosegue la sentenza - l'automatica cessazione dell'obbligo di contribuzione. Questo perché «il matrimonio dà vita a un nuovo organismo familiare distinto e autonomo, nell'ambito del quale i coniugi sono, tra l'altro, legati dall'obbligo alla reciproca assistenza morale e materiale», che costituisce «il necessario svolgimento di quell'impegno di vita assieme che hanno assunto» con il loro “sì”. E peraltro - ricorda il Tribunale - i giudici di legittimità hanno affermato la persistenza dell'obbligo di mantenimento in favore della prole sposata nel caso di una ragazza di «giovanissima età» (come il marito) e ancora studentessa universitaria (Cassazione, sentenza 1830/2011).
Nel caso in esame, la figlia delle parti in giudizio, ormai 35enne, si era coniugata e aveva formato una propria famiglia; la stessa, inoltre, sin dal compimento della maggiore età aveva «svolto varie attività lavorative, anche se non stabili e durature», così mostrando di possedere «sicure potenzialità reddituali». Ragioni che giustificano quindi la cessazione dell'obbligo del padre di versare l'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Questa conclusione incide sull'assegnazione della casa coniugale all'ex moglie. Infatti, il diritto di un genitore separato o divorziato di permanere nell'abitazione familiare è «strumentale alla conservazione della comunità domestica ed è giustificato esclusivamente nell'interesse morale e materiale della prole» convivente. Venuta meno la coabitazione di madre e figlia, il Tribunale non deve adottare alcuna decisione sulla casa.

Tribunale di Perugia – Prima sezione civile - 27 luglio 2015

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©