Penale

Il Gip non può restituire gli atti al Pm per la possibile applicazione della “tenuità del fatto”

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di Giuseppe Amato

È abnorme, perché non consentita dall'ordinamento processuale, la restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del Gip investito da una richiesta di emissione del decreto penale di condanna motivata dal giudice sulla base della ipotetica valutazione di applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del Cp. Lo stabilisce la Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 4147 del 29 gennaio 2018.

I giudici chiariscono che se è vero, infatti, che il Gip investito dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna è titolare del potere di emettere la sentenza di proscioglimento di cui all'articolo 129 del Cpp, tale possibilità è da escludersi nell'ipotesi di ritenuta sussistenza - da parte del giudice - della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del Cp, in ragione della peculiare natura di tale istituto, che implica l'instaurazione del contraddittorio e che comporta l'emissione di un provvedimento non pienamente liberatorio, data la ricorrenza di effetti pregiudizievoli, tra cui l'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento dichiarativo.

Per cui l'applicazione di tale istituto può venire in rilievo esclusivamente in sede di formulazione dell'opposizione al decreto penale già emesso, e dunque dopo l'instaurazione del contraddittorio, nell'ambito delle opzioni processuali spettanti all'opponente.

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 29 gennaio 2018 n. 4147 Grazie

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