Penale

Il giudice può ascoltare in camera di consiglio le intercettazioni su supporti digitali

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a cura della Redazione Lex 24

Processo penale - Prove - Ascolto di supporti analogici o digitali recanti le registrazioni in camera di consiglio - Utilizzo dei risultati anche in caso di precedente rigetto di richiesta di ascolto in contraddittorio - Legittimità
È sempre consentito al giudice l'ascolto e l'utilizzo ai fini della decisione in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le conversazioni intercettate, debitamente acquisite e trascritte, pur a fronte di un precedente provvedimento di rigetto dell'istanza della difesa avente ad oggetto la richiesta di ascolto in contraddittorio e in pubblica udienza degli stessi supporti, poiché tale attività non è qualificabile in termini di acquisizione o istruzione probatoria.
Corte cassazione, sezione III, sentenza 9 settembre 2015 n. 36350

Processo penale - Prove - Ascolto di supporti analogici o digitali recanti le registrazioni in camera di consiglio - Utilizzo dei risultati dell'ascolto – Legittimità
È sempre consentito al giudice l'ascolto in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le registrazioni, debitamente acquisite e trascritte e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo.
Corte cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2013 n. 22062


Processo penale - Prove - Ascolto dei nastri contenenti l'incisione delle conversazioni in camera di consiglio - Legittimità - Utilizzazione del contenuto delle conversazioni - Legittimità
Non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle bobine magnetiche sulle quali sono incise le conversazioni intercettate, così come l'utilizzo, ai fini della decisione, dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento.
Corte cassazione, sezione I, sentenza 16 febbraio 2010 n. 6297


Processo penale - Prove - Ascolto diretto delle registrazioni - Modalità di apprezzamento della prova – Contradditorio - Esclusione
Il giudice può procedere con l'ascolto diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, benché disponga agli atti della relativa trascrizione, senza che questa modalità di apprezzamento della prova documentale debba svolgersi nel contraddittorio.
Corte cassazione, sezione II, sentenza 20 gennaio 2009 n. 2409

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