Il giudizio di pericolosità nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Individuazione categoria tipica - Giudizio sulla attuale pericolosità sociale - Elementi della valutazione.
Il giudizio di prevenzione si compone di due fasi: la prima è diretta ad accertare l'inquadramento del proposto in una della categorie tipiche di pericolosità previste agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/201, mentre l'altra, successiva, è finalizzata a formulare, in funzione dell'attualità della pericolosità, un giudizio sul rischio concreto di commissione di condotte illecite e pertanto, avendo ad oggetto il comportamento futuro del preposto, impone una valutazione della complessiva personalità dello stesso, risultante da ogni manifestazione sociale della sua vita, sulla scorta di elementi obiettivamene identificabili e non rimessi all'arbitrario apprezzamento del giudicante.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 3 giugno 2019 n. 24658
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere - Sistema normativo in materia di misure di prevenzione - Conformità convenzionale ad esito della sentenza Cedu De Tommaso c. Italia - Requisiti.
In tema di misure di prevenzione il giudizio di pericolosità necessario al fine di rendere le misure conformi convenzionalmente, in un'ottica costituzionalmente orientata ad esito della sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia, si fonda su un'interpretazione restrittiva dei presupposti per l'applicazione ai c.d. "pericolosi generici" e, dunque, sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, significativi di un'effettiva tendenza a delinquere del proposto.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 2 marzo 2018 n. 9517
Misure di prevenzione - Misure personali - Indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso - Pericolosità attuale del proposto - Valutazione specifica.
Posto che nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali nei confronti degli indiziati di appartenere a una associazione di tipo mafioso, è necessario accertare l'«attualità» della pericolosità del proposto, tale requisito non può discendere in via automatica dalla sola individuazione di appartenenza del soggetto all'associazione mafiosa, pur se riferibile a compagini storiche, ma richiede un'analisi specifica rapportata ai tempi di intervento e agli elementi di fatto accertati al momento applicativo.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 4 gennaio 2018 n. 111
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose - Mafie storiche - Presunzione di pericolosità - Buona condotta carceraria - Irrilevanza - Ragioni.
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti alle "mafie storiche" (mafia, camorra, 'ndrangheta e sacra corona unita), la presunzione semplice di pericolosità sociale confermata dall'esistenza di elementi indicatori della persistenza e attualità del vincolo, quali la rilevanza del tipo di contributo fornito all'associazione mafiosa e la condivisione del progetto antagonista e antistatuale dell'associazione mafiosa manifestatosi nella reiterata commissione di crimini violenti finalizzati agli scopi criminali dell'associazione, non può essere scalfita dalla buona condotta carceraria che non è indicativa della concreta cessazione dello stato di pericolosità e dell'esplicito recesso dal vincolo associativo.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 23 maggio 2018 n. 23128
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Misure di prevenzione personali - Accertamento della pericolosità attuale per ogni categoria di soggetti destinatari della proposta - Necessità - Elementi desumibili da procedimenti penali - Possibilità - Limiti.
In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4, D.Lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 5 giugno 2014 n. 23641