Penale

Il Gup di Milano «sana» la diversità sul rinvio a giudizio delle imprese

La riforma del processo penale ha cambiato la regolasolo per le persone fisiche

di Giovanni Negri

Il disallineamento è evidente, ma è incerto se consapevole o accidentale. E allora, grazie anche alla giurisprudenza della Cassazione, va considerata infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa. Al centro della vicenda quanto previsto dalla riforma del processo penale sulla nuova regola di giudizio dell’udienza preliminare e cioè il riferimento alla «ragionevole previsione di condanna», in assenza della quale si impone il proscioglimento della persona fisica. Dove a essere problematica è la conservazione, invece, sul fronte della persona giuridica, della “vecchia” formulazione del decreto 231 che ancora stabilisce che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere se «gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente».

Il Gup del Tribunale di Milano, con ordinanza del 14 febbraio ha innanzitutto riconosciuto l’esistenza della differenza, ma «in difetto di indici chiari, desumibili dalla relazione illustrativa al Dlgs 150/2022, non è dato stabilire se la stessa sia frutto di una scelta consapevole da parte del Legislatore della riforma ovvero di un mero difetto di coordinamento». Nel primo caso , la disposizione, articolo 34 del decreto 231, che salvaguarda la specificità delle regole processuali del giudizio in capo alle persone giuridiche, sarebbe ostacolo insormontabile; nel secondo è invece possibile un intervento diverso, costituzionalmente orientato. Per il Gup di Milano, infatti, va ricordato come la regola di giudizio prevista dal precedente testo dell’articolo 425 del Codice di procedura penale per il processo nei confronti della persona fisica, sostanzialmente sovrapponibile all’attuale che presiede al testo dell’articolo 61 del decreto 231, è stata interpretata, in chiave evolutiva, da alcune decisioni della Cassazione In particolare, la sentenza n. 32023/17, già aveva aperto alla possibilità che il giudice dell’udienza preliminare verificasse, per il rinvio a giudizio, «che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale – secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza – sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l’effettiva, seppure potenziale, utilità del passaggio alla fase dibattimentale».

E allora, su questa linea interpretativa, è possibile arrivare a una equiparazione tra le due regole di giudizio, evitando la disparità di trattamento.

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