Il licenziamento collettivo non può essere convertito in licenziamento individuale
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Autonomia rispetto al licenziamento individuale - Legge n. 223 del 1991 - Conversione del licenziamento collettivo in licenziamento individuale - Esclusione.
La conversione del licenziamento collettivo in licenziamento individuale è esclusa in quanto, dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo che si distingue dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo specificatamente caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa, al numero dei licenziamenti, all'arco temporale entro cui gli stessi sono effettuati, ed essendo inderogabilmente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento dell'azienda.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1379
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Presupposti - Autonomia rispetto al licenziamento individuale - Sussistenza - Procedimento - Inderogabilità - Sussistenza - Numero dei licenziamenti effettuati all'esito del procedimento - Irrilevanza - Conversione del licenziamento collettivo in licenziamenti individuali - Esclusione - Fondamento.
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo che si distingue dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo specificatamente caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa, al numero dei licenziamenti, all'arco temporale entro cui gli stessi sono effettuati, ed essendo inderogabilmente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento dell'azienda. Ne deriva che, qualora il datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell'attività di lavoro, almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, è tenuto all'osservanza delle procedure previste dalla legge stessa, mentre resta irrilevante che il numero dei licenziamenti attuati a conclusione delle procedure medesime sia eventualmente inferiore, così com'è inammissibile la "conversione" del licenziamento collettivo in licenziamento individuale.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 novembre 2011, n. 24566
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Nozione ex legge n. 223 del 1991 - Numero dei licenziamenti e dimensioni occupazionali dell'impresa - Rilevanza - Controllo giudiziale sul programma di ristrutturazione - Esclusione - Mancato rispetto dell'«iter» procedimentale ex articolo 4 - Rilevanza - Conseguenze - Conversione dei licenziamenti in licenziamenti individuali – Inammissibilità.
L'autonomia della fattispecie normativa del licenziamento collettivo rende, da un lato, del tutto irrilevante il numero dei licenziamenti effettivamente posti in essere in luogo di quelli programmati (laddove è invece la specifica ragione addotta a sostegno della risoluzione del rapporto di lavoro a caratterizzare la riduzione di personale e a distinguerla dal licenziamento plurimo); dall'altro, esclude, in presenza di vizi della procedura, alcuna ipotesi di conversione dei licenziamenti collettivi in licenziamenti individuali.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 novembre 2011, n. 24566
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Nozione ex legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Conversione del licenziamento collettivo in licenziamenti individuali - Esclusione - Fondamento.
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa (più di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5), all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti ed essendo strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale. Ne consegue che, essendo il licenziamento collettivo sottoposto a presupposti del tutto diversi da quelli propri del licenziamento individuale, non è ammissibile l'ipotesi di una "conversione" del licenziamento collettivo in licenziamento individuale.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 ottobre 2010, n. 22167
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