Civile

Il liquidatore paga solo per atti notificati prima della chiusura

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di Marco Nessi e Roberto Torelli

Nel caso di liquidazione della società, la responsabilità in proprio dei liquidatori che non provvedono al pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, opera soltanto per le imposte che sono dovute per effetto di atti notificati prima della chiusura della liquidazione, o per le imposte per le quali vi siano stati riconoscimenti di debito da parte della società. In questi termini si è pronunciata la Ctr Puglia 1529/1/2019 (presidente Ventura, relatore Merra).

La questione
Nel caso di specie, nel mese di settembre 2017, l’agenzia delle Entrate notificava, un atto di accertamento nei confronti di una Srl (nella persona dell’ex liquidatore) che si era già cancellata dal registro delle imprese nel mese di gennaio 2017. In particolare, mediante questo atto, venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini Ires e si individuava l’ex liquidatore quale responsabile dell’obbligazione tributaria (articolo 36, Dpr 602/73).

Nel ricorso al giudice tributario, oltre all’infondatezza della pretesa erariale, veniva eccepito l’illegittimo accertamento di responsabilità nei confronti dell’ex liquidatore. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e affermava l’insussistenza della responsabilità del liquidatore nella considerazione che la previsione normativa (in base al quale i liquidatori dei soggetti Ires rispondono in proprio se non provvedono al pagamento delle imposte dovute dalla società per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori con le attività della liquidazione) opera soltanto per le imposte che sono dovute in relazione agli atti notificati prima della chiusura della liquidazione o per quelle oggetto di riconoscimento di debito da parte della società.

L’appello
A seguito dell’appello dell’agenzia delle Entrate, la Ctr ha confermato l’inesistenza di ogni responsabilità dell’ex liquidatore, specificando che nel caso di specie la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel gennaio del 2017 mentre l’avviso di accertamento era stato notificato a settembre 2017. Pertanto, l’amministrazione finanziaria non poteva invocare la responsabilità del liquidatore per le imposte che erano state accertate o liquidate dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, quindi dopo la conseguente estinzione della società.

Inoltre, i giudici di appello hanno evidenziato che la presunzione di responsabilità del liquidatore per le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori è circoscritta entro limiti precisi. È, infatti, necessario che, a seguito della liquidazione, vi sia stato un attivo distribuito ai soci a danno dell’erario ovvero che si sia verificato il pagamento di crediti sociali di ordine inferiore a quelli tributari.

Infine, la responsabilità del liquidatore non è illimitata, ma è previsto un limite quantitativo costituito dall’importo dei crediti tributari che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Conseguentemente, nel caso in esame, la responsabilità del liquidatore doveva essere in ogni caso esclusa anche in ragione dell’assenza di un attivo distribuibile risultante dal bilancio finale di liquidazione.

Ctr Puglia 1529/1/2019

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