Penale

Il meccanico non commette reato se invade la strada

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di Andrea Alberto Moramarco

Il reato di invasione di terreni o edifici si configura solamente quando la condotta di temporanea occupazione di un fondo altrui determini una estromissione dal possesso o incida in modo rilevante sull'esercizio delle facoltà del proprietario. La condotta invasiva deve essere, poi, di una certa rilevanza, non integrando ogni turbativa la responsabilità penale, ben potendo la persona offesa ottenere una tutela civile o amministrativa qualora ne sussistano i presupposti. Questo è quanto emerge dalla sentenza 522/2017 della Corte d'appello di Taranto.

Il caso - La vicenda che ha portato al procedimento penale prende le mosse da un non idilliaco rapporto di vicinato e riguarda l'utilizzo improprio di una strada da parte del titolare di un'autofficina. Quest'ultimo veniva denunciato dal proprietario di un'abitazione antistante che si lamentava del fatto che il meccanico, titolare di una servitù di passaggio sul viale che portava all'abitazione, era solito non solo parcheggiare le automobili nella strada in questione, ma anche eseguire sul suolo pubblico i lavori di riparazione delle autovetture. Il meccanico veniva così tratto a giudizio per rispondere del reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 c.p., venendo però assolto dal Tribunale per insussistenza del fatto.

La decisione - In appello il verdetto di assoluzione non cambia, nonostante la tesi del difensore del proprietario dell'abitazione, costituitosi parte civile, per la quale la servitù di passaggio di cui godeva il meccanico non autorizzava la sosta dei veicoli e le riparazioni a cielo aperto. La Corte d'appello condivide l'assunto del giudice di primo grado sulla insussistenza del fatto sottolineando che il diritto di servitù in questione esclude «l'introduzione dall'esterno» e non anche l'utilizzo abusivo del bene su cui ricade il diritto reale. Ciò vale a dire che il soggetto attivo del reato di invasione ex articolo 633 c.p. non può essere il soggetto che «si trovi già nel possesso del fondo, ancorché utilizzi il bene abusandone». D'altra parte, precisa il Collegio, la condotta incriminata non ha mai «escluso completamente o menomato in misura apprezzabile nel suo esercizio la parte civile», alla quale, cioè, non è mai stato impedito il passaggio pedonale o con autovetture. In sostanza, il querelante «non è stato mai “spogliato” del proprio diritto o estromesso totalmente dal possesso, né ha mai subito una turbativa tale da comprimere in modo rilevante l'esercizio delle sue facoltà di proprietario».
Sul punto i giudici precisano che la condotta penalmente rilevante deve presentare dei requisiti di lesività considerevoli, «in quanto non ogni turbativa del possesso può integrare il concetto di invasione, ma soltanto quella che realizzi un apprezzabile depauperamento della facoltà di godimento». Resta ferma, poi, la possibilità per la persona che si ritenga offesa di ottenere tutela in sede civile e amministrativa, sempreché ne sussistano i presupposti.

Corte d'appello di Taranto - Sezione penale - Sentenza 11 settembre 2017 n. 522

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