Civile

Il nuovo Patent box: il problematico coordinamento con le istanze già presentate

Sebbene la nuova disciplina sia formalmente in vigore non mancano le zone d'ombra che dovranno essere chiarite dai provvedimenti attuativi

di Giacomo Petrizzelli*

A seguito della pubblicazione del D.L. 146/2021, sorgono alcuni interrogativi in merito alla riforma strutturale dell'agevolazione Patent Box.

Il regime previgente e le novità introdotte dal Decreto-legge

La versione previgente dell'agevolazione Patent Box consisteva in una detassazione del 50% del reddito prodotto grazie allo sfruttamento (diretto o indiretto) dei beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, e know-how).La nuova agevolazione invece prevede una deduzione extra-contabile (da operare in dichiarazione e valida sia ai fini IRES che IRAP) pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti.

La decorrenza della nuova normativa

La nuova disciplina si applica "alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (nda 22/10/2021)."Questa formulazione presta il fianco a diverse interpretazioni in quanto, mentre nel caso di Patent Box in "regime dell'autodichiarazione" l'esercizio dell'opzione si perfeziona con la dichiarazione dei redditi, la situazione si complica nel più frequente e complesso caso di adesione all'agevolazione mediante ruling con l'Agenzia delle Entrate.Infatti, occorre interrogarsi se la presentazione dell'istanza di ruling (ovvero di rinnovo) nel 2020, a cui non abbia ancora fatto seguito l'esercizio dell'opzione nel Modello Redditi 2021, possa essere qualificata come "opzione esercitata" e se pertanto il contribuente abbia diritto a permanere nel vecchio regime (potenzialmente più favorevole). In alternativa, poiché l'esercizio dell'opzione avviene nel Modello Redditi 2021 la cui presentazione è successiva (30/11/2021) all'entrata in vigore della norma in commento, si giungerebbe al paradosso di escludere dal regime previgente le istanze di ruling (e le richieste di rinnovo) presentate nel 2020 ma non ancora confermate in dichiarazione, il cui termine di presentazione non è ancora spirato alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.La questione merita un chiarimento in sede di attuazione.

Le istanze di modifica per i nuovi IP complementari

Più controverso è il caso dei contribuenti che hanno sottoscritto un accordo con l'Agenzia delle Entrate, ma successivamente ne richiedono la modifica per includere nell'agevolazione i nuovi IP sviluppati nel corso dell'istruttoria con l'Ufficio: si tratta di casi non rari considerando che mediamente si giunge alla sottoscrizione dell'accordo dopo 24/36 mesi dalla presentazione dell'istanza di ruling (intervallo acuito dai fisiologici rallentamenti riscontrati durante la pandemia).

È pertanto probabile che in un lasso di tempo così ampio aziende ad alto contenuto innovativo (quali sono generalmente quelle che accedono al Patent Box) possano nel frattempo aver sviluppato nuovi IP, complementari a quelli già oggetto di accordo con l'Agenzia delle Entrate, ed intendano legittimamente includerli nel perimetro dell'agevolazione.
In questo caso occorre interrogarsi sugli effetti della riforma in corso su tali "istanze di modifica" già presentate ma non ancora lavorate da parte dell'Ufficio.

Sulla base delle indicazioni fornite nella Circolare n. 11 del 7 aprile 2016 (par. 3.1.1) appare chiaro come gli IP complementari, ancorché inclusi nel perimetro dell'agevolazione in un momento successivo, debbano seguire le sorti dell'accordo principale, di cui rappresentano una mera integrazione.

Analoghe considerazioni dovrebbero valere con riferimento al rinnovo dell'accordo, nelle more del perfezionamento dell'inclusione dei nuovi IP nell'alveo dell'agevolazione.
In tali casi il rinnovo dell'accordo, se richiesto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dovrebbe automaticamente trascinare con sé per un ulteriore quinquennio anche gli IP complementari, a condizione che il contribuente abbia già manifestato l'intenzione di includerli nel perimetro dell'agevolazione.

Conclusioni

Sebbene la nuova disciplina sia formalmente in vigore, non mancano le zone d'ombra che dovranno essere chiarite dai provvedimenti attuativi.In generale è auspicabile che il Legislatore tenga in debita considerazione il principio di legittimo affidamento dei contribuenti, differendo adeguatamente l'entrata in vigore della nuova disciplina (ad esempio, a decorrere dal periodo d'imposta 2022) e salvaguardando gli effetti delle istanze già presentate in ossequio alle modalità previste dalla disciplina previgente.In mancanza di aggiustamenti rispettosi delle pianificazioni già definite dalle aziende in forza della disciplina previgente, la riforma rischia di riattivare il processo di fuga verso l'estero degli IP attualmente detenuti dalle aziende italiane, con effetti negativi sia in termini di sottrazione di materia imponibile alle casse erariali sia in termini di depauperamento del patrimonio del Sistema Paese.

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*A cura di Giacomo Petrizzelli, Eptalex

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