Giustizia

Il Nuovo Processo Semplificato

Con la Riforma Cartabia il legislatore è intervenuto sul sistema processualistico con l'intento di garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario e ridurre i tempi di definizione delle controversie, senza però ledere il corretto e puntuale funzionamento degli organi giudiziari

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di Valeria Spagnoletti Zeuli e Lavinia Lipari*

Con il D.Lgs. 149 del 10 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il successivo 17 ottobre 2022, il Legislatore ha attuato la riforma del sistema della giustizia civile italiana; nel farlo ha messo in esecuzione i precedenti accordi assunti dall'Italia con l'Unione Europea.

Con la Riforma Cartabia il legislatore è intervenuto sul sistema processualistico con l'intento di garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario e ridurre i tempi di definizione delle controversie, senza però ledere il corretto e puntuale funzionamento degli organi giudiziari.

Detto in altri termini, lo scopo principale perseguito dal legislatore consiste nel "riassetto formale e sostanziale del processo civile (…) in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione", come chiarito proprio nella norma di apertura della legge delega .

A tal fine, è stato operato un intervento incisivo su tutto l'iter processuale, modificando non soltanto la fase introduttiva, ma anche la fase di trattazione, l'istruttoria e la fase decisionale.

In particolare, tra le modifiche previste per il processo civile, a partire dal 1° marzo 2023, è stato introdotto un nuovo rito processuale, denominato "Processo Semplificato", che si affianca al rito ordinario. Per comprendere meglio l'istituto in parola occorre evidenziare che questo nuovo rito si presenta quale successore naturale del precedente rito sommario di cognizione, seppure con delle peculiarità che lo differenziano nettamente da quest'ultimo.

Infatti, a differenza del rito sommario di cognizione, per cui il legislatore aveva previsto una collocazione diversa rispetto al rito ordinario inserendolo nel Capo III bis, Titolo I del Libro IV del Codice di procedura civile che, agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., oggi abrogati, il nuovo processo semplificato è stato collocato nel Libro II del Codice di rito, Capo III quater, rubricato "Del procedimento semplificato di cognizione".

Già la sola collocazione del nuovo rito mostra l'intento di rendere questo rito alternativo rispetto a quello ordinario. Infatti, a differenza del rito sommario, il processo semplificato consiste in un rito a cognizione piena ed esauriente, ma al contempo sommario e deformalizzato.

Premesso quanto sopra, è necessario partire dall'analisi dell'art. 281 decies c.p.c., ovvero la norma di apertura, che delinea l'ambito applicativo del processo semplificato attraverso quattro diverse ipotesi, tutte alternative fra loro, in presenza delle quali è prescritto l'avvio dell'azione nelle forme del giudizio semplificato:

a) quando i fatti di causa non sono controversi;

b) quando la domanda è fondata su prova documentale;

c) quando la domanda è di pronta soluzione;

d) quando la domanda richiede un'istruttoria non complessa.

Dunque, qualora la parte istante si trovi in una delle quattro eventualità codificate dal legislatore, questa dovrà necessariamente instaurare il procedimento nelle forme del rito semplificato, sia che il Tribunale giudichi in composizione monocratica, sia che giudichi in composizione collegiale.

Resta comunque salva la discrezionalità della parte istante di ricorrere alle forme del rito semplificato anche in casi diversi da quelli codificati, purché la materia del contendere lo consenta e sia comunque soggetta alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Inoltre, il nuovo rito semplificato diventa il procedimento tipico per l'instaurazione delle cause soggette alla competenza del Giudice di Pace, oltre che per quelle di cui al D.Lgs. n. 150/2011 (sulla riduzione e semplificazione dei riti).

Tuttavia, nonostante le modifiche introdotte, la valutazione della sussistenza dei presupposti per incardinare il procedimento semplificato non è delegata sic et simpliciter al ricorrente.

Infatti, l'art. 281 decies c.p.c., in perfetta sintonia con il previgente art. 702 ter c.p.c., ha comunque riconosciuto in capo al giudice il potere di disporre il mutamento del rito semplificato in ordinario laddove per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrano i presupposti del procedimento semplificato.

Inoltre, il giudice avrà la facoltà di disporre il mutamento del rito in tutti quei casi in cui lo ritenga necessario per via della complessità del giudizio o per l'attività istruttoria da compiere.

Al contrario, ogniqualvolta ricorra uno dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. ma l'istante abbia incardinato il procedimento con le forme del rito ordinario, il giudice avrà la piena facoltà di disporre, anche d'ufficio, la conversione del rito ordinario in rito semplificato. In entrambi i casi il mutamento del rito dovrà essere disposto con ordinanza non impugnabile.

Proseguendo con la disamina dei nuovi articoli, merita un cenno l'art. 281 undecies c.p.c. che, come era previsto anche per il procedimento sommario di cognizione, stabilisce che il rito semplificato debba essere introdotto con ricorso, che dovrà essere sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c. e dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie e l'avvertimento prescritto dall'art. 163 c.p.c.. Inoltre, il ricorso dovrà essere corredato di tutti gli elementi idonei a dimostrare il corretto e preventivo esperimento di tutte le condizioni di procedibilità prescritte dalle norme applicabili al caso di specie.

Quanto all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda attorea, il Legislatore ha chiarito che questi dovranno essere spiegati in modo "chiaro e specifico" nel rispetto del principio di sinteticità e chiarezza delle forme.

Una volta iscritto a ruolo il ricorso, il giudice designato dovrà fissare l'udienza di prima comparizione delle parti nel termine ordinatorio di cinque giorni, indicando anche il termine per la costituzione del convenuto, che dovrà avvenire nei dieci giorni prima dell'udienza. Rispetto al rito sommario, resta quindi invariato il termine minimo a disposizione del convenuto per articolare le proprie difese.

Inoltre, sempre con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice dovrà anche onerare il ricorrente della notifica degli atti al convenuto nel termine di quaranta giorni prima dell'udienza fissata.

Quanto all'attività difensiva del convenuto, questa rimane praticamente identica rispetto a quella precedentemente prevista per il giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c., con la precisazione che la difesa dovrà "proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni".

Il legislatore è poi intervenuto in modo più incisivo sulle fasi di trattazione e istruttoria, disciplinate all' art. 281 duodecies c.p.c.. Infatti, mentre l'art. 702 ter, comma 5, c.p.c. affidava al giudice il compito di adattare l'attività istruttoria alle peculiarità del singolo caso di specie ("il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio" avrebbe potuto procedere "nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto"), ora, l'art. 281 duodecies, comma 3, c.p.c., contiene una disciplina più stringente.

Infatti, durante la prima udienza, le parti non solo possono svolgere le eccezioni necessarie a replicare alle domande riconvenzionali o alle eccezioni avversarie, ma sussistendo un giustificato e comprovato motivo, possono, altresì, chiedere al giudice di assegnare due ulteriori termini.

Il primo termine, della durata massima di venti giorni, è perentorio e serve per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già svolte. Inoltre, in questo stesso termine, le parti dovranno anche indicare i mezzi di prova e produrre eventuali documenti a sostegno delle proprie pretese.

Il secondo termine, invece, è della durata massima di dieci giorni e può essere richiesto per replicare e fornire deduzioni a prova contraria.

Ferma restando la facoltà delle parti di chiedere i suddetti termini, il giudice è libero di scegliere se concederli o meno. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce che, laddove non ricorrano i presupposti per concedere i termini e non ricorrano ipotesi di autorizzazione per la chiamata in causa del terzo, allora il giudice dovrà procedere con l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, salvo che non ritenga la causa già matura per la decisione.

Al contrario, nell'ambito del precedente rito sommario, il giudice, alla luce delle difese svolte dalle parti, aveva facoltà di mutare il rito in ordinario fissando i termini 183, VI comma c.p.c., qualora fosse stata necessaria una istruzione "non sommaria" del procedimento.

La fase conclusiva del procedimento è infine disciplinata all'art. 281 terdecies c.p.c., che prevede la definizione del procedimento con sentenza, e non con ordinanza, come invece era precedentemente previsto nel procedimento sommario.

La sentenza verrà pronunciata all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. o 283 terdecies c.p.c., previa lettura del dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa, a seconda che la causa sia di competenza del Tribunale in composizione monocratica o collegiale.

Infatti, nel caso in cui il procedimento rientri tra quelli di competenza del Tribunale in composizione monocratica, il giudice dovrà fissare l'udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale verrà pronunciata la sentenza.

Viceversa, nell'ipotesi in cui la causa sia rimessa alla competenza del Tribunale in composizione collegiale, l'art. 283 terdecies c.p.c. rimanda alla nuova formulazione dell'art. 275 bis c.p.c. che prevede una discussione orale dinanzi al collegio su iniziativa del giudice istruttore.

Quanto appena esposto mostra un'evidente inversione di rotta operata dal legislatore. Infatti, il nuovo procedimento semplificato si discosta notevolmente dalla "deformalizzazione" dell'attività istruttoria, che costituiva il tratto tipico del procedimento sommario di cognizione, e riporta l'iter procedimentale nell'alveo di una fase istruttoria piena.

Il nuovo rito, infatti, segue quasi pedissequamente il rito ordinario, discostandosene solo per l'abbreviazione dei termini e la necessità che vi siano giustificati motivi a sostegno dell'eventuale richiesta delle memorie. Conseguentemente, viene da sé come la maggiore speditezza del nuovo procedimento dipenda esclusivamente dalla minore complessità dell'attività istruttoria, comunque ritenuta indispensabile e imprescindibile per giungere ad una decisione.

Questa scelta risponde alle esigenze di quella dottrina che considerava, se non impossibile, quantomeno difficile assicurare la decisione rapida di procedimenti complessi senza, al contempo, violare i principi costituzionali a tutela dell'attività processualistica.

Pertanto, il legislatore, nel compiere il bilanciamento tra le esigenze di celerità e i principi costituzionali alla base del contraddittorio, ha sostituito il rito sommario di cognizione con un rito ordinario a cognizione piena, ma più snello, nell'ipotesi in cui le parti lo richiedano e l'istruttoria lo consenta.

* Valeria Spagnoletti Zeuli, Avvocato, Rödl & Partner, Lavinia Lipari, Avvocato, Rödl & Partner

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