Professione e Mercato

Il nuovo status di "cavallo - atleta"

L'articolo 1, lett, g) del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 definisce il cavallo - atleta come "l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri"

di Stefania Cappa*

Il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, denominato Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (GU Serie Generale n. 67 del 18 marzo 2021) ha introdotto una nuova figura di atleta: il cavallo.

L'articolo 1, lett, g) del predetto Decreto definisce il cavallo - atleta come "l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri".

Il Titolo V di detta legge, Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, all'articolo 22, infatti, prevede che un cavallo possa essere definito "atleta" nel caso in cui ricorrano tre requisiti:

1) la sua registrazione attraverso un documento di identificazione - quale è ad esempio il passaporto;

2) che sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, ovverosia "NON DPA";

3) che sia iscritto al repertorio dei cavalli atleti. 

La norma, precisamente, recita quanto segue: "Un cavallo e in generale un equide è definito ‘cavallo atleta' quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) sia definibile ‘equide registrato', ai sensi dell'articolo del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal ‘Documento di Identificazione', conforme allo stesso Regolamento europeo; b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal Documento di Identificazione' conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva; c) sia iscritto al ‘repertorio cavalli atleti' presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal ‘Documento di Identificazione' o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato".

Il Decreto Legislativo stabilisce poi, per i cavalli che svolgono attività sportiva, l'obbligatorietà di una visita veterinaria annuale e la profilassi vaccinale in regola con la normativa di settore vigente.

Tra le novità introdotte, dunque, il "cavallo-atleta" dovrà sottoporsi ad una visita che ne attesti l'idoneità agonistica: "idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente". Tale prescrizione è già prevista per l'atleta persona fisica che intenda partecipare a competizioni sportive.

Sul punto, infatti, anche la Circolare del CONI del 4 marzo 2020, ha chiarito in maniera inequivocabile che sono da intendersi tesserati agonisti "coloro i quali hanno prodotto, all'atto del tesseramento, previa sottoposizione agli accertamenti sanitari all'uopo previsti, il certificato di idoneità agonistica e svolgono l'attività sportiva riconosciuta come tale dalla relativa Federazione Sportiva Nazionale (o Disciplina Sportiva Associata)".

In ogni caso, le disposizioni che riguardano gli equini impiegati in attività sportiva prevedono, altresì, un generale obbligo, in capo a chi li detiene, di assicurar loro tutela e benessere, evitando addestramenti e allenamenti che possano compromettere la sua salute: "E' altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.".

E' previsto, altresì, il divieto di macellazione del cavallo impiegato in attività sportive "fatta eccezione per l'abbattimento umanitario"; l'obbligo da parte del proprietario di stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni; la reperibilità di un veterinario durante l'evento sportivo e la possibilità di ammettere il cavallo alle competizioni solo se idoneo a gareggiare, restando invece preclusa detta circostanza ai cavalli detenuti da soggetti che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti per maltrattamento e abbandono di animale, nonché per le violazioni dell'ordinamento sportivo.

Per quanto riguarda le competizioni è precisato, ancora, che debbano avvenire in luoghi in cui si possa garantire sicurezza, salute e benessere degli atleti e dei cavalli - atleti. Non è ammesso far gareggiare equini che si trovino in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento; inoltre le caratteristiche tecniche dei campi gara, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità dell'animale. Deve anche sì essere disposto che il trasporto degli equidi avvenga con mezzi atti ad assicurarne la sicurezza e che siano puliti, disinfettati ed idonei a garantire l'incolumità dell'animale. Il Decreto demanda, infine, alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva ed alle Discipline Associate la necessità di dotarsi di Regolamenti che fissino le sanzioni disciplinari nel caso di violazione alle disposizioni anzidette, prevedendo, fra queste, anche la revoca dell'affiliazione della società sportiva o del tesseramento in caso di persone fisiche: "Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo".

In conclusione, si può affermare che, una volta a pieno regime il D. Lgs. n. 36/2021, da un lato il cavallo, impiegato in attività sportive equestri, quali ad esempio, il salto ad ostacoli, il dressage, il polo o il volteggio, conseguirà il nuovo status di "cavallo - atleta" e ciò gli consentirà probabilmente di avere maggiori garanzie; dall'altro lato, però, le disposizioni necessitano ancora di un'adeguata regolamentazione attuativa, spettando alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva ed alle Discipline Associate prevedere prescrizioni maggiormente dettagliate che sanciscano diritti e doveri dei cavalli, nonché gli obblighi in capo ai loro detentori. Occorrerà, fra le altre cose, distinguere fra proprietario e detentore del "cavallo - atleta" in senso stretto, che potrebbe non coincidere con il proprietario: probabilmente, però, gli obblighi enunciati ricadranno su entrambi.

Già oggi, comunque, il cavallo viene già considerato informalmente "atleta", ancor prima dell'entrata in vigore della specifica normativa di cui sopra e ciò in ragione del fatto che le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Associate hanno specifiche leggi di settore che disciplinano i requisiti del cavallo iscritto ai ruoli federali, le strutture utilizzate per le manifestazioni sportive, i metodi di addestramento, le indicazioni in materia di tutela e benessere, la normativa antidoping (etc. …).

In buona sostanza, dunque, oltre alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 36/2021, occorrerà attendere da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate maggiori indicazioni circa eventuali agevolazioni a favore del "cavallo - atleta".

Pacifica, dunque, è la circostanza che si apriranno nuovi scenari volti a regolamentare il nuovo status di "cavallo - atleta" da un punto di vista legale, fiscale, dei trasporti o quant'altro legato all'attività sportiva degli equini.Ancora, il riconoscimento dello status di "cavallo - atleta" per l'equino impiegato in attività sportiva non potrà prescindere dalle scelte politiche ed operative che porteranno avanti la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Pentathlon Moderno, la FitetrecAnte e gli Enti di Promozione Sportiva di riferimento al settore equestre.

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*A cura di Stefania Cappa, Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale; Partner dello Studio Legale Ermanno Cappa & Partners

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