Il pagamento dell'onorario dell'avvocato in quanto credito illiquido va eseguito al domicilio del cliente
Compensi professionali - Avvocato - Natura di obbligazione pecuniaria illiquida – Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Domicilio del debitore – Art. 1182 ultimo comma, codice civile - Foro facoltativo.
Poiché l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati di norma dalla convenzione con la quale è stato conferito l'incarico ma possono essere stabiliti successivamente alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, e quindi dopo che questa è stata prestata, la relativa obbligazione pecuniaria non è liquida ed esigibile e quindi non deve essere eseguita, ai sensi dell'articolo 1182, comma 3, cod.civ. al domicilio del creditore, ovvero del professionista, ma a quello del debitore, ovvero del cliente, e conseguentemente il foro facoltativo del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione va individuato, ai sensi dell'articolo 1182, u.c nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2019 n. 7674
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento dell'onorario professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Domicilio del debitore al tempo della scadenza - Sussistenza - Conseguenze.
L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'articolo 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali; di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ex articolo 20 c.p.c., in relazione al "forum destinatae solutionis", va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione.
• Corte di Cassazione, sezione VI-3 , ordinanza 15 dicembre 2017 n. 30287
Compensi professionali - Avvocato - Competenza civile - Natura di obbligazione pecuniaria illiquida - Foro facoltativo - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Domicilio del debitore al tempo della scadenza.
L'articolo 1182 c.c., comma 3, il quale prevede che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, come nel caso dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del compenso professionale in favore di un avvocato non determinato all'atto del conferimento dell'incarico, trova applicazione l'articolo 1182, comma 4, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza e, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza, ex articolo 20 c.p.c., in relazione al foro facoltativo per le cause relative alle obbligazioni - c.d. forum destinatae solutionis va individuato in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 gennaio 2017, n. 118
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Obbligazioni pecuniarie - Onorario professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione (articolo 20 cod. proc. civ.) - Domicilio del debitore al tempo della scadenza - Sussistenza
Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (articolo 20 cod. proc. civ.) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1182 cod. civ., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 ottobre 2011, n. 21000