Professione e Mercato

Il patto di famiglia nel passaggio generazionale delle imprese familiari

<span id="U3010767269049V" style="font-weight:bold;font-style:normal;">Osservatorio passaggio generazionale</span>:il contesto economico del nostro Paese è caratterizzato e sostenuto in larga parte dalle imprese familiari, componente essenziale della struttura produttiva nazionale. Il nostro ordinamento ha provato a recepire la centralità delle imprese familiari, attraverso la previsione di istituti e di regimi giuridici volti a favorire i passaggi generazionali aziendali e a garantire la continuità e la crescita delle attività imprenditoriali. Uno di questi istituti è il <span id="U3010767269049mD" style="font-weight:bold;font-style:italic;">patto di famiglia</span>

di Domenico Capone*


Se è vero che l'Italia ha la popolazione più vecchia d'Europa ma anche una delle più vecchie dell'intero pianeta, la situazione è ancora più allarmante analizzando l'età degli imprenditori italiani. Secondo i dati di SDA Bocconi, il 54% delle imprese familiari è guidata da imprenditori con più di 60 anni e il 28% da imprenditori con più di 70 anni. Ben il 49% degli imprenditori resta operativo in azienda fino alla fine. Questa particolare longevità in azienda degli imprenditori incide negativamente sulla longevità della loro impresa: solo il 30% delle imprese familiari sopravvive al fondatore e non più del 13% arriva alla terza generazione.

Questi dati si inseriscono in un contesto economico come quello italiano che è caratterizzato e sostenuto in larga parte dalle imprese familiari, componente essenziale della struttura produttiva del Paese. Il nostro ordinamento ha provato a recepire la centralità delle imprese familiari, attraverso la previsione di istituti e di regimi giuridici volti a favorire i passaggi generazionali aziendali e a garantire la continuità e la crescita delle attività imprenditoriali.

Uno di questi istituti è il patto di famiglia, introdotto nel 2006 e disciplinato dall'art. 768-bis cod. civ., attraverso il quale l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più discendenti. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni (e non l'imprenditore) devono contestualmente liquidare gli altri familiari legittimari, se questi non vi rinunziano, con una somma almeno pari al valore delle rispettive quote di legittima.

Il patto di famiglia consente all'imprenditore, con l'accordo espresso di tutti gli altri legittimari e derogando al divieto dei patti successori, di operare una sorta di successione anticipata nell'impresa a favore dei suoi discendenti. Non essendo soggetto ad azione di riduzione e di collazione, per espressa previsione dell'art. 768-quater cod. civ., il patto di famiglia permette all'imprenditore di garantire continuità nella gestione dell'azienda o della partecipazione sociale e scongiurare che le vicende successorie ne pregiudichino il valore e le prospettive di crescita.

Oltre ad evidenti vantaggi civilistici in termini di pianificazione, il patto di famiglia gode anche di rilevanti vantaggi fiscali.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 346/1990, introdotto dalla legge finanziaria del 2007, sono in esenzione da imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge qualora questi proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa ovvero detengano o integrino il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento.

Inoltre, la Corte di Cassazione, superando un precedente orientamento (sentenza n. 32823/2018), ha affermato (sentenza n. 29500/2020) che la liquidazione dei legittimari da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni non rappresenta una distinta ed autonoma liberalità, ma un onere gravante sull'attribuzione ricevuta dagli assegnatari che ne diminuisce il valore patrimoniale, esattamente come succede in una donazione modale.
Ciò significa che, ai fini della determinazione dell'imposta di donazione, la liquidazione eseguita con beni propri da Tizio (assegnatario dell'azienda) a suo fratello Caio è considerata una donazione dal padre al figlio Caio e, pertanto, non sconta l'aliquota del 6% con la franchigia di 100 mila euro (applicabili tra i due fratelli) ma l'aliquota del 4% e la franchigia di un milione (applicabili tra padre e figlio).

Nonostante l'intento meritevole che ha accompagnato l'introduzione dell'istituto e i suoi innegabili vantaggi, il patto di famiglia ha avuto scarsa applicazione nei quindici anni dalla sua introduzione. Le ragioni risiedono in alcuni presupposti proibitivi fissati dal legislatore, quali, ad esempio, la necessità dell'accordo di tutti i legittimari (difficile da raggiungere in pratica) o che i legittimari non assegnatari debbano essere necessariamente liquidati dagli assegnatari (che normalmente non dispongono della necessaria liquidità) anziché dal disponente. A ciò si aggiunge una disciplina successoria non più attuale perché espressione di una struttura familiare patriarcale e di principi assistenziali non più in linea con i nuovi modelli di riferimento. Sarebbe opportuna una revisione di tale disciplina che lasci maggiore autonomia al disponente, per esempio attraverso la riduzione delle quote indisponibili, l'ammissibilità dei patti successori (almeno quelli rinunciativi), la validità della rinuncia all'azione di riduzione anche prime della morte del donante e della c.d. "pretermissione amica".

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*Domenico Capone, Head of Wealth Planning and Business Development di UBS Wealth Management in Italia
Assiste i clienti della banca e i loro consulenti su un ampio spettro di tematiche relative alle imprese familiari, con particolare focus su operazioni straordinarie, governance societaria e familiare.

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