Il perdono giudiziale del minore va sempre considerato durante il processo e la negata concessione va motivata
Il beneficio non può essere pretermesso per il fatto che sia stata applicata la sospensione condizionale della pena
Dato l'obiettivo centrale del recupero del minore sottoposto a processo penale il giudice che neghi la concessione del perdono giudiziale deve dare adeguata motivazione del proprio diniego.
E, come dice la Cassazione - con la sentenza n. 26025/2022 - va affermato che il giudice minorile è tenuto a valutare l'applicazione del beneficio in qualsiasi fase del processo ne emergano i presupposti e la valida finalità emendativa dell'istituto che di fatto cancella il reato.
Nel caso concreto, al minore condannato in secondo grado entro il minimo della pena, veniva riconosciuta la sospensione condizionale. Ma l'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena (anch'essa estintiva del reato, anche se in un tempo più lungo rispetto al perdono) non giustifica che non venga considerata la possibilità di riconoscere tale ultimo beneficio e che la questione sul punto venga totalmente pretermessa.
In conclusione, va ricordato che l'estinzione del reato oggetto di perdono giudiziale consegue al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre la sospensione condizionale della pena cancella il reato solo all'avvenuto trascorre del termine di legge.