Il MeritoApprofondimento

Il principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo

di Avv. Rosa Iovino

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I fatti di causa

La questione in esame riguarda l’impugnazione del provvedimento di decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 662/96 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, nella persona del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, ha decretato la revoca del contributo precedentemente assegnato ad una impresa nell’ambito del Patto Territoriale della “Penisola Sorrentina”, in via provvisoria.

La revoca era avvenuta a causa della mancata ultimazione dell’investimento nei termini stabiliti, ...

  • [1] Art. 2, co. 2, legge 241/90: Conclusione del procedimento. “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.

  • [2] Art. 21 quinquies, co. 1: Revoca del provvedimento. “1. (Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario), il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

  • [3] Art. 21 novies, co. 1: Annullamento d’ufficio. 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

  • [4] Art. 28 l. 689/81: Prescrizione. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.