Amministrativo

Il privato creditore dell’impresa può essere pagato dal Comune debitore dell’azienda

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di Guglielmo Saporito

Il privato creditore di un'impresa, la quale a sua volta vanti crediti per lavori svolti a favore di un Comune, può chiedere che il giudice ordini all'ente pubblico di pagare direttamente il privato. Il Comune, tuttavia, prima di pagare deve attendere le fatture quietanzate dei subappaltatori che siano stati coinvolti nei lavori. Ciò emerge dalla sentenza del Tar di Bologna 26 ottobre n. 880, che illustra alcune delle difficoltà che emergono nella riscossione di crediti, anche quando il debitore sia sua volta creditore di una pubblica amministrazione.

Nel caso specifico un privato, creditore di un'impresa che aveva eseguito lavori per il Comune di Ferrara, aveva ottenuto dal giudice civile un'ordinanza di “assegnazione” delle somme dovute dal Comune per il pagamento di lavori affidati in appalto. Il meccanismo è quello previsto dall'articolo 553 del codice di procedura civile, e consente al creditore di ottenere il pagamento a carico di un soggetto terzo, il quale risulti debitore del debitore stesso. Qualora tuttavia il credito verso la pubblica amministrazione scaturisca dall'esecuzione di un appalto, occorre tener presenti anche le norme sui pagamenti all'appaltatore: l'articolo 118 del codice dei contratti pubblici (D.lgs.163/2006) prevede infatti la sospensione di pagamenti a favore dell'appaltatore dell'opera pubblica che non consegni copia delle fatture quietanzate del subappaltatore coinvolto nell'esecuzione dei lavori. Questa tutela del subappaltatore (peraltro, modificata degli articoli 30 e 150 del D. Lgs. 50/2016 per contratti post aprile 2016), prevede un precisa scala cronologica dei pagamenti cui è tenuto ente pubblico.

Per la norma del 2006, finché il subappaltatore non sia pagato, la stazione appaltante sospende i pagamenti a favore dell'appaltatore. Applicando tale principio, la sentenza del Tar Bologna nega al creditore dell'impresa appaltatrice la possibilità di soddisfarsi, finché i subappaltatori non abbiano dichiarato a loro volta la piena soddisfazione dei loro crediti. Con la stessa pronuncia, il giudice chiarisce cosa accada se l'impresa appaltatrice, debitrice di terzi che siano riusciti ad ottenere l'assegnazione dei crediti vantati per appalto verso la pubblica amministrazione, entri in una procedura di concordato preventivo.

Il concordato, sottolinea il TAR, non interferisce con un precedente ordine di pagare emesso dal giudice civile a favore del terzo, poiché solo in caso di fallimento (e non di concordato) si applica la norma (articolo 44 legge fallimentare) che rende inefficaci i pagamenti eseguiti dopo il provvedimento del giudice che ammette alla procedura concorsuale. Di tutti questi problemi si occupa di norma il giudice civile, ma quando debitrice è una pubblica amministrazione, si preferisce ricorrere alla procedura di “esecuzione del giudicato” (art. 114 D.Lgs. 104/2010), perché la riscossione può avvenire attraverso una figura specifica (il commissario “ad acta”) che ha il potere di gestire la tesoreria dell'ente pubblico. Nel caso specifico, il commissario non è potuto intervenire, ma solo perché mancava la dichiarazione liberatoria del subappaltatore.

Tar Bologna, sentenza 26 ottobre 2016, n. 880

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